La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17424 del 16 giugno 2023, ha chiarito che in caso di donazione indiretta di un immobile l’acquirente-donatario non è tenuto ad indicare, nell’atto di compravendita, di volersi avvalere dell’esclusione prevista dall’art. 1, comma 4 bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, poiché l’imposta sulle donazioni non si applica nei casi di donazioni o di liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale o dell’IVA.

Il suddetto art. 1 comma 4-bis stabilisce infatti che “fermo restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto”.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva promosso giudizio in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, lamentando che la Commissione avesse riconosciuto al contribuente l’esenzione dal pagamento dell’imposta sulle donazioni pur non avendo il contribuente indicato che la donazione di denaro era stata vincolata all’acquisto di un immobile.

La Suprema Corte, modificando il suo precedente orientamento, ha qualificato l’art. 1 comma 4-bis TUS come norma di esclusione di imposta e non come esenzione di imposta, dato l’obiettivo collegamento tra la liberalità ed il trasferimento di diritti immobiliari assoggettabile ad imposta proporzionale di registro o ad IVA. Mentre le norme di esclusione delimitano i confini della fattispecie impositiva, le norme di esenzione sono invece norme speciali che operano come deroga alla regola impositiva generale.

Nell’esclusione d’imposta mancano ab origine i presupposti applicativi del tributo mentre nell’esenzione d’imposta si sceglie specificatamente di non colpirli.

Bisogna dunque interpretare l’art.1 comma 4-bis come una norma con cui il legislatore ha inteso evitare una duplicazione del prelievo tributario su una fattispecie imponibile che, pur se composta da due distinti negozi, è manifestazione di un’unica capacità contributiva ed ha circoscritto l’ambito di applicazione dell’imposta sulle donazioni non introducendo alcuna deroga alla regola generale. Se esiste dunque un collegamento tra liberalità e trasferimento la norma opera direttamente, non essendo necessario l’intervento attivo del contribuente.

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