L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 72, pubblicata il 18 marzo 2024, ha affermato che l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di quote in società di capitali non opera quando i beneficiari rafforzano la propria posizione che era già di controllo anche prima della donazione o successione.


Nel caso di specie il contribuente, già titolare del 40% del capitale di una società, a seguito della successione legittima del coniuge, è diventato contitolare insieme ai suoi due figli e alla nipote di una partecipazione pari al 60% del capitale sociale della stessa società. L’istante vorrebbe donare agli altri contitolari, contestualmente e in comproprietà, sia la quota indivisa di cui è titolare in virtù della comunione ereditaria sia la quota detenuta a titolo personale, attribuendo così ai suoi discendenti l’intera proprietà della società. I beneficiari a loro volta precisano che intenderebbero mantenere il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento rilasciando apposita dichiarazione. Il contribuente si domandava quindi se tale donazione potesse beneficiare dell’esenzione impositiva prevista dall’articolo 3, comma 4-ter del D.lgs. n. 346/1990 sui trasferimenti societari a favore dei familiari della quale avevano già beneficiato per il trasferimento mortis causa.


L’Agenzia dapprima ricorda che, l’art. 3 comma 4-ter del D.lgs. 346/90 prevede un’esenzione dalle imposte sulle successioni o donazioni per il trasferimento gratuito, mortis causa o inter vivos, di aziende o partecipazioni a favore dei discendenti o del coniuge del disponente. Se l’oggetto del trasferimento sono quote o azioni emesse da “società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato” il suddetto beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni che attribuiscono, o consentono di integrare, il controllo della società e se i beneficiari del trasferimento detengono tale controllo per almeno cinque anni dal trasferimento.


Perché trovi applicazione tale agevolazione, è tuttavia necessario che i discendenti non dispongano già di una percentuale di partecipazione superiore al 50%, poiché in tal caso non si realizzerebbero i presupposti indicati dall’articolo 3, comma 4-ter del Tus.

Per l’Amministrazione finanziaria la comunione ereditaria determinata a seguito della morte del de cuius formata dall’istante, dai due figli e dalla nipote ha già tuttavia concretizzato il requisito di controllo e di conseguenza i beneficiari della donazione già dispongono ante donazione di tale requisito poiché detentori della quota di maggioranza nell’assemblea della comunione e dunque possiedono una partecipazione tale da consentire loro di esprimere il 50% più uno dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società.

L’atto mediante il quale l’istante donerà la partecipazione in comunione indivisa, non potrà beneficiare del trattamento agevolativo ai fini dell’imposta sulle donazioni poiché l’operazione in esame non favorisce il passaggio generazionale dell’azienda familiare che il legislatore ha inteso tutelare, considerando che il controllo societario esisteva anche prima della donazione. L’esenzione ha infatti già esaurito il proprio scopo nel momento della successione.

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