Trust
Cos’è il Trust
Il Trust è un istituto giuridico di antica origine anglosassone, che ha trovato riconoscimento presso l’ordinamento italiano attraverso la “Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento” adottata a l’Aja il 1 luglio 1985. La Convenzione è stata ratificata senza riserve con la legge n. 364 del 9 ottobre 1989, ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1992. Da tale data il Trust, prima “sconosciuto” al nostro ordinamento, ne è entrato a pieno titolo. Il Trust – o, più precisamente, il tipo di Trust riconosciuto dalla Convenzione – è il rapporto giuridico istituito da una persona (il “Disponente”), con atto tra vivi o mortis causa, per mezzo del quale taluni beni o diritti siano posti sotto il controllo di un trustee, nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato. Il rapporto giuridico così istituito è caratterizzato da taluni elementi fondamentali:
- I beni in Trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del Trustee;
- I beni in Trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee
- Il trustee è investito del potere e onerato dall’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del Trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.
Come funziona
- La finalità del Trust
- La durata del Trust
- L’identificazione del trustee
- L’identificazione dei soggetti che beneficeranno dei frutti prodotti dai beni in Trust durante la vita dello stesso e/o che risulteranno assegnatari degli stessi al termine (i “Beneficiari”)
- L’identificazione del Guardiano, ovvero del soggetto che, nell’interesse dei Beneficiari, vigilerà sull’operato del Trustee
- La legge regolatrice
Alla individuazione dell’atto istitutivo – intesa come negozio di carattere programmatico – seguirà la dotazione patrimoniale: per permettere il conseguimento della finalità, il Disponente trasferirà al Trustee i beni o i diritti destinati a costituire il Fondo in Trust. Tali beni e diritti saranno quelli che il Trustee amministrerà, nell’esclusivo interesse dei Beneficiari o di uno scopo, per tutta la vita del Trust. Caratteristica fondamentale del Trust è la segregazione patrimoniale: una volta effettuato il trasferimento al Trustee, i beni non saranno più di proprietà del Disponente. Non saranno nemmeno di proprietà dei Beneficiari, i quali li otterranno solo al termine del Trust. Saranno invece di proprietà del Trustee, ma costituiranno un patrimonio separato in capo allo stesso, che potrà e dovrà amministrarli esclusivamente nell’interesse dei Beneficiari o dello scopo. La conseguenza della segregazione sarà che tali beni, per tutta la durata del Trust, resteranno indenni rispetto alle vicende patrimoniali che potranno interessare il Disponente, il Trustee o i Beneficiari.
I vantaggi
Questo servizio ti interessa? Contatta uno dei nostri professionisti
Notizie
“Per me l’uomo colto è colui che sa dove andare a cercare l’informazione nell’unico momento della sua vita in cui gli serve.” (Umberto Eco)
Trust esteri e interposizione fiscale
La risposta a interpello n. 81/2026 dell’Agenzia delle Entrate affronta il tema della qualificazione fiscale dei trust esteri, ribadendo un principio ormai consolidato: la rilevanza fiscale del trust dipende dall’effettiva autonomia del trustee e dal reale...
Sottrazione fraudolenta e fondo patrimoniale: cosa cambia con la Cassazione n. 5760/2026
1. Inquadramento generale. La recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. III penale, 12 febbraio 2026, n. 5760) offre un chiarimento importante su un tema spesso oggetto di letture semplificate nella prassi: il rapporto tra costituzione del fondo patrimoniale e...
Fondo patrimoniale costituito da un terzo e revocabilità per sopravvenienza di figli
La Corte di Cassazione, con ordinanza 29 gennaio 2026, n. 1950, è intervenuta sul tema della qualificazione giuridica del fondo patrimoniale costituito da un terzo, chiarendo i presupposti per la sua eventuale revocabilità per sopravvenienza di figli.La pronuncia...


