Trust

Cos’è il Trust
Il Trust è un istituto giuridico di antica origine anglosassone, che ha trovato riconoscimento presso l’ordinamento italiano attraverso la “Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento” adottata a l’Aja il 1 luglio 1985. La Convenzione è stata ratificata senza riserve con la legge n. 364 del 9 ottobre 1989, ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1992. Da tale data il Trust, prima “sconosciuto” al nostro ordinamento, ne è entrato a pieno titolo. Il Trust – o, più precisamente, il tipo di Trust riconosciuto dalla Convenzione – è il rapporto giuridico istituito da una persona (il “Disponente”), con atto tra vivi o mortis causa, per mezzo del quale taluni beni o diritti siano posti sotto il controllo di un trustee, nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato. Il rapporto giuridico così istituito è caratterizzato da taluni elementi fondamentali:
- I beni in Trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del Trustee;
- I beni in Trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee
- Il trustee è investito del potere e onerato dall’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del Trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

Come funziona
- La finalità del Trust
- La durata del Trust
- L’identificazione del trustee
- L’identificazione dei soggetti che beneficeranno dei frutti prodotti dai beni in Trust durante la vita dello stesso e/o che risulteranno assegnatari degli stessi al termine (i “Beneficiari”)
- L’identificazione del Guardiano, ovvero del soggetto che, nell’interesse dei Beneficiari, vigilerà sull’operato del Trustee
- La legge regolatrice
Alla individuazione dell’atto istitutivo – intesa come negozio di carattere programmatico – seguirà la dotazione patrimoniale: per permettere il conseguimento della finalità, il Disponente trasferirà al Trustee i beni o i diritti destinati a costituire il Fondo in Trust. Tali beni e diritti saranno quelli che il Trustee amministrerà, nell’esclusivo interesse dei Beneficiari o di uno scopo, per tutta la vita del Trust. Caratteristica fondamentale del Trust è la segregazione patrimoniale: una volta effettuato il trasferimento al Trustee, i beni non saranno più di proprietà del Disponente. Non saranno nemmeno di proprietà dei Beneficiari, i quali li otterranno solo al termine del Trust. Saranno invece di proprietà del Trustee, ma costituiranno un patrimonio separato in capo allo stesso, che potrà e dovrà amministrarli esclusivamente nell’interesse dei Beneficiari o dello scopo. La conseguenza della segregazione sarà che tali beni, per tutta la durata del Trust, resteranno indenni rispetto alle vicende patrimoniali che potranno interessare il Disponente, il Trustee o i Beneficiari.
I vantaggi

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