L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 237 del 2 marzo 2023, analizza la tassazione delle attribuzioni provenienti da trust esteri a favore di beneficiari italiani ai fini delle imposte dirette ed indirette.


Nel caso in esame, l’istante era divenuto beneficiario, a seguito del decesso del padre, di una rendita erogata da un trust istituito dalla nonna avente come trustee una società con sede negli Stati Uniti. L’istante, in qualità di beneficiario, chiedeva dunque conferma di essere tenuto a dichiarare ai fini delle imposte sui redditi le somme percepite, di non essere tenuto a nessun adempimento in termini successori derivante dal decesso del proprio genitore e di non essere tenuto a nessun adempimento in termini di monitoraggio fiscale. Tenuto conto delle disposizioni contenute nell’atto di trust, l’Agenzia delle Entrate, ai fini fiscali, dopo attenta disamina, lo qualificava come trust trasparente.


Con riferimento all’imposizione diretta, i trust, residenti e non residenti, sono inclusi tra i soggetti passivi d’imposta sul reddito delle società. Per la determinazione del reddito del trust residente rilevano i redditi ovunque prodotti, mentre per i trust non residenti solo i redditi prodotti in Italia. In presenza di un trust non residente, nel caso di beneficiario residente individuato o di beneficiario residente di un trust opaco stabilito in un paese a fiscalità privilegiata, rileva il reddito complessivo del trust riferibile allo stesso beneficiario, indipendentemente dal requisito della territorialità. Nel caso di trust trasparente, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia, il reddito è tassato quale reddito di capitale in capo al beneficiario mediante diretta imputazione per trasparenza allo stesso, in proporzione alla sua quota individuata nell’atto di trust o in altri documenti successivi, applicando le regole proprie di tassazione del soggetto beneficiario. Tale reddito, dunque, concorrerà alla formazione del reddito complessivo e sarà indicato nel quadro RL. Nel caso di trust opaco, ovvero trust senza beneficiario di reddito individuato, il reddito è tassato in capo al trust quale soggetto passivo.


Con riferimento alla disciplina del monitoraggio fiscale, il possessore diretto delle attività di natura finanziaria all’estero ovvero il soggetto che risulti esserne il titolare effettivo, sono tenuti alla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi al fine di indicare gli investimenti e le attività all’estero di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Come chiarito dalla circolare n. 34/E del 2022, con riferimento ai soggetti residenti beneficiari di trust ciò che rileva, ai fini dell’attribuzione della qualifica di titolare effettivo è che essi siano «individuati o facilmente individuabili» e che, quindi, dall’atto di trust o da altri documenti, sia possibile, anche indirettamente, l’identificazione degli stessi. Sono quindi soggetti ad obblighi di monitoraggio tutti i beneficiari residenti anche individuati per classi. I beneficiari di un trust non discrezionale sono sempre tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale mentre i beneficiari di trust discrezionali hanno l’obbligo di indicare nel quadro RW l’ammontare del relativo credito vantato nei confronti del trust, unitamente agli investimenti e alle attività finanziarie detenute all’estero. Il beneficiario di trust discrezionale incorrerà nelle sanzioni previste per le violazioni relative all’omessa o infedele compilazione del Quadro RW in caso di omessa comunicazione di informazioni note al momento della compilazione del quadro stesso.


Ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni nella circolare n. 34/E del 2022, è stato inoltre chiarito che, trattandosi di una fattispecie di donazione definibile ‘‘a formazione progressiva” con cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee, i requisiti della territorialità ovvero la residenza del disponente e la localizzazione dei beni apportati, devono essere verificati all’atto di apporto dei beni al trust cioè nel momento in cui si verifica l’effettivo ”spossessamento” dei beni da parte del disponente per effetto della segregazione.


In conclusione: il reddito comunicato dal trustee è imputato all’Istante in qualità di beneficiario e tassato in capo allo stesso quale reddito di capitale concorrendo alla formazione del reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi; per quanto riguarda gli obblighi relativi al monitoraggio, con riferimento al periodo in cui l’Istante è individuabile quale beneficiario del trust, sussiste in capo al medesimo, nella sua veste di titolare effettivo, anche l’obbligo di compilazione del quadro RW, mentre ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni le attribuzioni effettuate dal trustee a favore dell’Istante, a partire dal mese successivo al decesso del padre, non rientrano tra i beni e i diritti che compongono l’attivo ereditario e non devono essere ricomprese nella base imponibile della dichiarazione di successione.

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