L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 90 dell’11 aprile 2024, ha chiarito le modalità di tassazione di beni oggetto di trust testamentario, ribadendo che nel momento in cui viene costituito un trust, anche testamentario, non si verifica un passaggio diretto di proprietà dei beni ai beneficiari. Pertanto, non vi è tassazione diretta come donazione o successione.

Il trust testamentario è una disposizione per cui il disponente, mediante testamento, affida parte del proprio patrimonio ad un trustee, con l’incarico di gestirlo a beneficio di uno o più beneficiari, secondo le istruzioni fornite dal disponente stesso

Il caso di specie ha ad oggetto un trust istituito nel 2021 avente come beneficiario il figlio della disponente o,  in sua mancanza, il coniuge dello stesso o, in sua mancanza, una fondazione. La durata del trust è stabilita al compimento del settantacinquesimo anno di età del beneficiario o, in sua mancanza, del coniuge o, in sua mancanza, al 31 dicembre 2050. La disponente è deceduta nel 2022 disponendo delle proprie sostanze con testamento pubblico nominando proprio erede universale lo stesso trust. Il patrimonio della disponente è composto da beni immobili situati in Italia e da beni mobili. Il trustee, tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione, ha dunque chiesto chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione della dichiarazione di successione.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni di cui all’art. 2, comma 47, della legge n. 262 del 2006, si verifica solamente nel momento in cui avviene il trasferimento dei beni segregati in trust dal trustee al beneficiario secondo le aliquote e le esenzioni previste dalla normativa sulle successioni e donazioni. Con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione degli immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo di destinazione, scontano le imposte ipo-catastali in misura fissa mentre quelle eseguite in dipendenza di atti di attribuzione di beni immobili o diritti reali immobiliari dal trustee ai beneficiari scontano tali imposte in misura proporzionale

Nel caso di specie, tenuto conto che la dichiarazione di successione non risulta attualmente inviabile per via telematica con il calcolo delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, è possibile effettuare l’adempimento dichiarativo mediante la presentazione del modello 4 cartaceo rivolgendosi presso l’ufficio territoriale competente in base all’ultimo domicilio del de cuius.

Pertanto, la dotazione del trust realizzata tramite istituzione di erede del medesimo, non integra il presupposto per l’applicazione dell’imposta di successione e donazione e sconta le imposte ipocatastali in misura fissa.

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