La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13779, depositata il 17 maggio 2024, ha chiarito che l’atto di assegnazione di immobili siti in Italia, formato all’estero e depositato presso il notaio italiano ai sensi dell’art. 106 della L. 89/1913, va registrato entro 60 giorni decorrenti dalla data del deposito stesso e va tassato applicando le norme vigenti in quel momento e non quelle vigenti al momento della formazione dell’atto estero.
Nel caso in oggetto, il 31 dicembre 2013 veniva stipulato in Lussemburgo un atto di liquidazione di una società con assegnazione al socio degli immobili, siti in Italia, di proprietà della società stessa. L’atto veniva depositato presso il notaio italiano il 14 marzo 2014 il quale procedeva a registrarlo in data 8 aprile 2014, applicando l’imposta di registro proporzionale del 9% e le imposte ipotecarie e catastali fisse di 50 euro. In seguito, l’Amministrazione finanziaria notificava al notaio un avviso di liquidazione di maggiori imposte adducendo che lo stesso avesse sbagliato nell’applicare la disciplina introdotta dal D.lgs. 23/2011, posto che essa è applicabile solo a decorrere dal primo gennaio 2014, mentre nel caso di specie l’atto risaliva al 31 dicembre 2013, ed irrogava al contempo sanzioni per tardiva registrazione, sostenendo che l’atto dovesse essere registrato entro 60 giorni dalla sua stipula e cioè entro il 1° marzo 2014, secondo quanto stabilito dall’art. 13 comma 1 del DPR 131/86.
Secondo l’art. 2 lett. d) del DPR 131/1986, gli atti formati all’estero sono soggetti a registrazione se comportano il trasferimento della proprietà di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e l’art. 13 comma 1 del medesimo decreto stabilisce che tale registrazione deve essere richiesta entro sessanta giorni. Infine, l’art. 106 n. 4) della L. 89/1913, dispone che è possibile di utilizzare in Italia gli atti pubblici rogati e le scritture private autenticate in uno Stato estero se si procede al preventivo deposito dei medesimi presso l’archivio notarile distrettuale o presso un notaio esercente la professione nel territorio italiano, allo scopo di controllare la sua conformità ai principi fondamentali del diritto italiano.
Secondo la Corte di cassazione, è il deposito dell’atto estero presso il notaio italiano che deve essere registrato unitamente all’atto formato all’estero e quindi i termini di registrazione decorrono dalla data del deposito e non dalla data della formazione dell’atto estero. Fino alla data del deposito, il notaio non poteva neppure conoscere né l’esistenza dell’atto estero né tantomeno il suo contenuto e quindi non può essere addebitata una sanzione per la tardiva registrazione. Inoltre, dato che l’atto da registrare è l’atto di deposito presso il notaio italiano l’imposta di registro deve essere applicata secondo le norme vigenti al momento del deposito e non in base a quelle vigenti al momento della formazione dell’atto estero.
La Suprema Corte ha cassato dunque la sentenza di merito, ha accolto il ricorso introduttivo ed ha dichiarato non necessari ulteriori accertamenti di merito, con la condanna della controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente.