La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.25964 depositata il 6 settembre 2023, ha esteso la revocatoria ad un atto istitutivo di Trust, e non solo agli atti di segregazione attraverso i quali viene dotato il fondo in Trust ad opera del disponente.

Nel caso di specie, i creditori di una società proponevano un’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. contro un atto istitutivo di trust, lamentando che il disponente vi facesse confluire dei beni sottraendoli così alle loro pretese.

Ai sensi di tale articolo, il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni nel caso in cui quest’ultimo conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore stesso o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.

Nel ricorso veniva censurata la sentenza dei giudici di secondo grado che non avevano ritenuto che il danno dovesse essere conseguenza diretta dell’atto impugnato, restando esclusi gli atti che non implicano una modificazione della situazione patrimoniale del debitore.

La Suprema Corte, richiamando i suoi precedenti orientamenti 10498/2019 e 13883/2020, ha respinto il ricorso, chiarendo che, pur essendo individuabile una distinzione giuridica tra atto istitutivo del trust ed atto di trasferimento dei beni al trustee, l’azione revocatoria può essere proposta non solo nei confronti dell’atto di trasferimento dei beni, ma anche nei confronti dell’atto istitutivo del trust perché, pur trattandosi di atti distinti, sono di fatto connessi ed entrambi finalizzati alla segregazione patrimoniale dei beni conferiti.

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