L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 185 del 1° febbraio 2023, ha chiarito che l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni a favore dei trasferimenti di quote sociali e azioni si applica se la partecipazione donata attribuisce a chi la riceve il potere di influire in modo diretto e immediato sull’attività sociale, acquisendo il controllo della società stessa. I beneficiari, quindi, devono proseguire l’attività d’impresa e mantenere il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione apposita dichiarazione in tal senso. Tale controllo si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di una società, ossia detiene la maggioranza delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell’assemblea ordinaria.

Tale normativa non può considerarsi applicabile al trasferimento di quei titoli che non permettono di attuare il passaggio generazionale delle aziende di famiglia; ai trasferimenti che frazionano la partecipazione di controllo tra più beneficiari, mentre si applica ai trasferimenti che realizzano una comproprietà tra i donatari ed ai trasferimenti di quote sociali e azioni di società non residenti nel territorio nazionale al ricorrere delle medesime condizioni dettate con riferimento alle partecipazioni in società residenti in Italia.

Il caso in esame riguardava il trasferimento del controllo di una società lussemburghese effettuato dagli istanti a favore congiuntamente dei due figli, i quali avrebbero dovuto esercitare i loro diritti tramite un rappresentante comune.

La società oggetto di trasferimento, una società in accomandita per azioni, è detenuta al 70,36% da uno dei coniugi in veste di accomandante, al 29,64% in comunione dai due coniugi anch’essi come accomandanti, mentre il restante 1% da un’altra società lussemburghese in qualità di accomandatario. Quest’ultima società è a sua volta interamente posseduta da una società a responsabilità limitata posseduta dagli stessi coniugi in ragione del 50% ciascuno. Desiderio degli istanti era quello di donare la quota da loro posseduta in comunione nella sapa ed una parte della quota detenuta individualmente da uno dei due.

Secondo l’Amministrazione finanziaria i requisiti previsti ai fini dell’agevolazione sarebbero soddisfatti nel caso in esame poiché mediante l’articolata catena partecipativa i coniugi donanti ricoprono, mediante il possesso della srl che possiede integralmente la società accomandataria, titolare dell’1% della sapa, seppur indirettamente, il ruolo di soci accomandatari della sapa stessa. Inoltre, dall’esame dello Statuto della sapa, si evince la presenza di due clausole che limitano l’esercizio di taluni diritti amministrativi dei soci accomandanti. In particolare, l’articolo ”Trasferimento di azioni” subordina la circolazione delle azioni dei soci accomandanti all’approvazione degli azionisti accomandatari e l’articolo ”Amministrazione”, attribuisce il potere di nomina degli amministratori sociali al solo azionista accomandatario.

Ne consegue che, anche dopo il trasferimento, l’Istante e la moglie continuerebbero a ricoprire, attraverso la società accomandataria, il ruolo di soci di controllo della società di famiglia. Conseguentemente, il trasferimento prospettato non potrebbe beneficiare dell’esenzione connessa al passaggio generazionale.

Consulta la risposta completa dell’Agenzia delle Entrate.