L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 401 del 2 agosto 2022 in tema di applicazione del capital gain ad un soggetto che prima di segregare in Trust una partecipazione societaria ha proceduto alla sua rivalutazione, con successiva cessione della stessa da parte del Trustee, ha chiarito che la plusvalenza realizzata tramite tale cessione configura un reddito diverso del Trust assoggettabile ad imposizione sostitutiva nella misura del 26%, non rilevando il valore rideterminato della stessa quota.

Con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stato modificato l’articolo 73 del Tuir con l’inserimento dei trusts tra i soggetti passivi IRES e con l’individuazione di criteri per distinguere i cosiddetti “trust opachi” da quelli “trust trasparenti” ai fini dell’applicazione delle imposte dirette.

Poiché un Trust sia classificabile come “trasparente” il Beneficiario deve essere puntualmente individuato ed essere al contempo titolare del diritto a pretendere dal Trustee l’assegnazione di una specifica parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza. I redditi conseguiti dal Trust sono quindi imputati in ogni caso ai Beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali, configurando redditi di capitale tassati indipendentemente dall’effettiva percezione, secondo un criterio di competenza.

Nel caso di Trust non commerciale il reddito è determinato ai sensi dell’articolo 143 del Tuir, secondo cui il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato in base alla somma delle singole categorie reddituali ad esclusione dei redditi esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Il reddito complessivo viene imputato per trasparenza e tassato in capo al Beneficiario secondo le proprie aliquote personali.

Nel caso di specie il Disponente è al contempo anche Beneficiario del Trust. In base all’atto istitutivo i redditi prodotti dal Trust devono essere inderogabilmente attribuiti al Beneficiario, gli eventuali dividendi spettano allo stesso al sopraggiungere del termine finale, al Beneficiario spetta una rendita annuale pari al 50% dei dividendi deliberati ed in caso di cessione delle partecipazioni che non esaurisca lo scopo del Trust il Trustee dovrà erogare al Beneficiario una rendita annuale in quote costanti pari al 10% del prezzo di cessione al netto delle imposte.
Queste disposizioni hanno portato l’Agenzia delle Entrate a ritenere il Trust trasparente, pertanto, sia il reddito del Trust che i dividendi distribuiti devono essere assoggettati per trasparenza in capo al Beneficiario.

Secondo l’Amministrazione finanziaria inoltre, relativamente alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione di una delle partecipazioni segregate in Trust operata dal Trustee, questa costituisce un reddito diverso assoggettabile ad imposizione sostitutiva in capo al Trust e, pertanto, non concorre alla formazione del reddito complessivo dello stesso Trust, non rilevando, ai fini della determinazione della predetta plusvalenza, il valore della partecipazione rideterminato ai sensi dell’articolo 5 della legge 28 dicembre 2001,n. 448.

L’affermazione dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale non rileva ai fini della determinazione del costo fiscale la rivalutazione operata dal Disponente anteriormente al conferimento in Trust non è coerente con quanto espresso in precedenza anche dall’Agenzia stessa, la quale aveva affermato che qualora il trasferimento abbia ad oggetto partecipazioni, per il principio della continuità dei valori, il Trustee subentra nei costi fiscalmente riconosciuti in capo al disponente. Il Trustee, dunque, dovrebbe acquisire il valore rivalutato dal Disponente così come accade nel caso di una partecipazione ricevuta per donazione e già rivalutata dal donante.