L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 347 del 27 giugno 2022, ha esaminato il trattamento fiscale da applicare al trasferimento di un immobile a titolo gratuito dal mandatario al mandante, effettuato in adempimento dell’art. 1706 c.c..

Secondo l’Amministrazione Finanziaria, il trasferimento dell’immobile senza corrispettivo, dalla sfera giuridica del mandatario a quella del mandante è da assoggettare all’ordinaria disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Tale imposta infatti si deve applicare ai trasferimenti di beni e diritti trasmessi per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti trasferiti per donazione o altra liberalità tra vivi.

Caso in esame

Nel caso in esame un soggetto aveva conferito ad un altro un mandato gratuito per l’acquisto della proprietà di un immobile.

Il mandatario, una volta acquistato l’immobile aveva quindi l’obbligo di trasferire il bene al mandante.

Il notaio rogante rivolgeva quindi istanza d’interpello all’Ufficio per conoscere il corretto trattamento fiscale da applicare a quest’ultimo trasferimento che, sebbene fosse cessione a titolo gratuito, configurava nel concreto un atto di adempimento del mandatario ai sensi dell’art.1706 c.c..

L’istante, facendo riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n.11401 del 30 aprile 2019, sosteneva che il trasferimento dell’immobile avvenuta in forza di contratto di mandato sia un atto fiscalmente neutro, inidoneo a esprimere una capacità contributiva, dovendo invece essere tassato secondo le norme ordinarie il precedente atto di compravendita dell’immobile.

Questa interpretazione richiama inoltre l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (ma anche della stessa Amministrazione Finanziaria) in tema di trust, secondo il quale l’atto di trasferimento dei beni al trustee è un atto neutro ai fini dell’imposta di donazione in quanto configura un atto strumentale alla realizzazione dello scopo del trust che non arricchisce gratuitamente alcun soggetto.

Secondo l’Agenzia delle Entrate invece, in base al combinato disposto degli articoli 1, D.lgs. n. 346/1990 e 2, comma 47, D.L. n. 262/2006, l’imposta sulle successioni e donazioni si applica anche al trasferimento di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito che, come chiarito con circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, comprendono gli atti che non prevedono a carico del beneficiario alcuna controprestazione e che sono privi dello spirito di liberalità tipico delle donazioni.

Nel caso in cui il trasferimento gratuito dell’immobile tra le parti avvenga per dare seguito ad un contratto di mandato in cui il mandatario si sia impegnato ad acquistare un immobile a nome proprio, ma per conto del mandante, per poi successivamente cederlo al mandante stesso, tale ultimo atto, che produce quindi l’effetto di trasferire l’immobile a titolo gratuito a favore del mandante, assume rilievo sotto il profilo fiscale essendo produttivo di effetti reali a prescindere dall’esistenza di un rapporto di mandato senza rappresentanza: la normativa vigente non prevede infatti alcuna specifica disposizione per i trasferimenti effettuati nell’ambito di tali rapporti contrattuali.

Ne consegue che tale trasferimento, secondo l’Amministrazione Finanziaria, sia da assoggettare alla ordinaria disciplina dell’imposta sulle donazioni con applicazione dell’aliquota dell’8%.

Sono dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale, del 2 e 1%.

Approfondisci con la risposta ad interpello n. 347