La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19561, depositata il 17 giugno, ha ribadito la propria posizione in tema di imposizione indiretta delle compensazioni nel patto di famiglia.

La questione era già stata esaminata dalla Cassazione nella sentenza n. 29506 del 24 dicembre 2020.

La Corte di Cassazione, superando il suo precedente orientamento (ordinanza n. 32823/2018) ha affermato che le compensazioni che il beneficiario del trasferimento dell’azienda deve operare a favore di coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione, configurano un onere a carico dell’assegnatario e, pertanto, dal punto di vista fiscale, rappresentano donazioni operate dal disponente (e quindi non dall’assegnatario) in favore del legittimario non assegnatario e come tali devono scontare l’imposta sulle donazioni.

Nello specifico la Suprema Corte sostiene che “Il patto di famiglia di cui agli artt. 768 bis e ss. c.c. è assoggettato all’imposta sulle donazioni sia per quanto concerne il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie, operata dall’imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia per quanto riguarda la liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari”.

Alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell’art. 768-quater c.c., è dunque applicabile il disposto dell’art. 58, comma 1, DLgs. n. 346 del 1990, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela.

L’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, D.lgs.. n. 346 del 1990 – Testo unico sulle imposte di successione e donazioni, secondo il quale i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti ad imposta se attraverso tale trasferimento viene acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest’ultimo in favore degli altri legittimari.

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