L’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha pubblicato lo scorso 11 marzo 2022 i documenti di consultazione 1/2022 e 3/2022.

I documenti erano consultabili sino al 9 giugno 2022, data entro la quale era possibile far pervenire all’IVASS eventuali osservazioni, commenti e proposte.

Il documento di discussione n. 1 contiene considerazioni prodromiche ai futuri interventi regolamentari dell’IVASS in materia di prodotti vita.

Il documento sollecita contributi per:

a) determinare le modalità e le condizioni alle quali le imprese potrebbero proporre ai contraenti modifiche alla regola di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata a cui i contratti sono collegati, prevedendo l’applicazione del fondo utili;
b) attribuire rilevanza alla copertura del rischio demografico nei prodotti assicurativi di ramo III.

Il documento di discussione n. 3 presenta invece la nuova disciplina dei contratti c.d. “linked(polizze unit e index) attraverso un aggiornamento delle previsioni contenute nella circolare n. 474 del 21 febbraio 2002 e nel regolamento n. 32 dell’11 giugno 2009 dell’ISVAP.

Alla luce delle novità normative intervenute nel tempo in ambito europeo e nazionale, l’IVASS ha pertanto ritenuto opportuno introdurre una nuova disciplina dei contratti linked.

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha sottoposto alla consultazione lo schema di Regolamento disciplinante le disposizioni in materia di contratti di assicurazione di cui all’articolo 41, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni Private, ossia i contratti le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione o di quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) oppure a un indice azionario o a un altro valore di riferimento diverso da quelli precedentemente menzionati.

La regolamentazione IVASS dà, quindi, attuazione all’articolo 41 del Codice delle Assicurazioni Private nella formulazione introdotta dall’articolo 1, comma 42, lettera c), del d. lgs n. 74/20158, che ha modificato, in sede di recepimento della Direttiva Solvency II, le previsioni contenute nel d.lgs. n. 209/20059.

Lo schema di Regolamento inoltre persegue l’obiettivo di assegnare rilevanza, quale componente propria dei prodotti assicurativi di ramo III, alla copertura del rischio demografico.

I soggetti destinatari delle nuove disposizioni saranno:

1) imprese di assicurazione con sede legale in Italia;
2) imprese di assicurazione comunitarie abilitate a operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
3) sedi secondarie presenti in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
4) ultime società controllanti italiane, vale a dire le imprese di assicurazioni facenti parti di un gruppo.

Le nuove disposizioni introdotte dall’IVASS troveranno applicazione ai contratti unit e index linked stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento, qualunque sia la forma assunta dal prodotto di investimento assicurativo.

Approfondisci con i documenti di discussione: