L’Agenzia delle Entrate con le risposte ad interpello n. 689 e n. 691 dell’8 ottobre 2021 ha chiarito che in caso di scioglimento di una società semplice non sono imponibili i redditi compresi nelle somme che saranno attribuite ai soci nei limiti in cui essi derivino dalla cessione d’immobili posseduti da oltre cinque anni.

La società semplice, non potendo svolgere attività commerciale, differenziandosi dalle altre società di persone, determina il proprio reddito imponibile per sommatoria delle singole categorie di reddito individuate nell’articolo 6 Tuir (al netto degli oneri deducibili).

Tale reddito viene quindi imputato direttamente in capo a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dall’effettiva percezione, in ossequio al generale principio di trasparenza di cui all’articolo 5 Tuir.

La successiva ed eventuale distribuzione degli utili al socio non comporta alcuna imposizione, ma unicamente una variazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

L’articolo 20-bis del Tuir prevede che «le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di (…) liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate».

Le citate risposte nella disamina del quesito partono constatando, sulla base della circolare n. 6/2006 dell’Agenzia delle Entrate, che il reddito imputato ai soci dalle società di persone ha natura di reddito di partecipazione.

Quest’ultimo, laddove proveniente da società semplice, non costituisce a sua volta autonoma categoria reddituale, ma assume la natura della categoria dalla quale deriva.

Se la società semplice cede gli immobili o li assegna ai soci con conseguente scioglimento della stessa, la distribuzione delle somme derivanti da tali cessioni, se gli immobili sono detenuti da oltre cinque anni, non è tassabile in capo ai soci poiché le somme derivano da redditi che non sono imponibili in capo alla società e nemmeno in capo agli stessi soci.

Quindi, a prescindere dal tenore letterale dell’art. 20-bis del Tuir, se a seguito della vendita di un bene la società semplice realizza un reddito e questo non viene tassato in capo alla società, non deve essere imputato per trasparenza ai soci e non determina alcuna modifica al costo fiscale della partecipazione.

Di conseguenza, non assumeranno rilievo le eventuali attribuzioni di importi che non hanno concorso alla determinazione del reddito complessivo della società semplice perché esenti, o assoggettati ad imposizione sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

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