L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 351 del 18 maggio 2021, ha analizzato il trattamento fiscale applicabile alle somme attribuite dal Trustee di un Trust statunitense al Beneficiario finale residente in Italia.

Nel caso in esame, il Disponente era morto nel marzo 2020 determinando il termine finale del Trust, ma il Beneficiario finale, avente diritto all’assegnazione del Fondo in Trust, era a sua volta deceduto pochi mesi dopo.

Imposte dirette

Ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell’articolo 73, comma 2 del TUIR, nei casi in cui i Beneficiari siano individuati, i redditi conseguiti dal Trust sono imputati “per trasparenza” ai Beneficiari stessi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione individuata nell’atto di nomina e costituiscono redditi di capitale ex art. 44 del TUIR, anche nel caso di Trust esteri.

Come chiarito nella circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E, tale disposizione si riferisce anche ai Trust non residenti, poiché la finalità perseguita è quella di rendere il Beneficiario individuato soggetto passivo con riferimento ai redditi ad esso imputati dal Trust, a prescindere dalla residenza di quest’ultimo.

Quindi, il de cuius, fino alla data del proprio decesso, si qualifica come Beneficiario individuato del Trust estero nonché come titolare effettivo ai fini del monitoraggio fiscale dei beni in Trust.

Le somme allo stesso attribuite dal Trust in quanto Beneficiario finale costituiscono reddito limitatamente alla parte riferibile a quello prodotto dal Trust nel periodo intercorrente tra la morte del Disponente e la morte del Beneficiario.

Inoltre, nella sua veste di titolare effettivo, sussiste in capo al medesimo anche l’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Imposte indirette

Per quanto concerne le imposte indirette non sussiste il presupposto territoriale di cui all’art. 2 del D.lgs. 346/1990, in quanto il Disponente era residente all’estero ed i beni conferiti nel Fondo in Trust non erano esistenti in Italia, risultando irrilevante la residenza del Beneficiario.

Il trasferimento dei beni al beneficiario finale non avviene mortis causa ma in forza di un trasferimento liberale condizionato alla morte del Disponente.

I beni ricevuti dal Beneficiario rientreranno invece nel valore dell’asse ereditario oggetto della dichiarazione di successione di quest’ultimo.

Leggi la risposta all’interpello: