L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 159 dell’8 marzo 2021 precisa che non si verifica realizzo di plusvalenze imponibili ex art. 67 del TUIR in caso di trasferimento di titoli da un mandato fiduciario cointestato, in regime di risparmio amministrato, avvenuto a seguito del decesso di uno dei cointestatari, ad un dossier intestato all’intestatario superstite.

L’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 461 del 1997, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 26%, per i redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR.

Il contribuente ha facoltà di optare per l’applicazione di detta imposta sostitutiva a condizione che i titoli siano in custodia o in amministrazione presso banche, s.i.m. e altri soggetti individuati dal Ministro del tesoro (cd. regime del risparmio amministrato).

Le società fiduciarie rientrano tra gli intermediari abilitati ad effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 461 del 1997, sulle plusvalenze derivanti dai beni dalle stesse amministrati.

Il comma 6 del medesimo articolo prevede che: “si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché ad un rapporto di gestione di cui all’articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell’articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti”.

Ai fini antielusivi questa norma è diretta ad evitare possibili salti d’imposta che si potrebbero ottenere tramite trasferimenti tra dossier in amministrazione presso intermediari.

Ad eccezione del trasferimento dei titoli avvenuto per donazione o successione, dal punto di vista fiscale, il trasferimento ovvero il cambio di intestazione del dossier titoli è equiparato alla cessione degli stessi strumenti al valore di mercato.

La Risoluzione n. 120/E del 24 luglio 2001, aveva a suo tempo inoltre chiarito che, al termine della procedura di successione, l’intermediario, su richiesta degli eredi, debba trasferire le attività finanziarie intestate al de cuius ai singoli rapporti di custodia o amministrazione intestati agli eredi presso il medesimo o altro intermediario, ovvero consenta il loro prelievo materiale, attribuendo alle attività stesse i valori definiti o dichiarati ai fini dell’imposta sulle successioni, incrementati della relativa imposta sulle successioni.

Nel caso in esame, il cambio di intestazione del deposito titoli non deriva da una volontà del coniuge superstite, ma è conseguente alla morte dell’altro coniuge.

Pertanto, il trasferimento su un conto intestato al superstite già titolare del suo 50% non caduto in successione, non può essere assimilato ad una cessione.

Il valore di carico dei titoli, quindi, non cambia rispetto a quello del deposito di provenienza.

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