Il fondo patrimoniale è uno strumento mediante il quale i coniugi vincolano determinati beni, creando così un patrimonio separato che ha come specifica destinazione la finalità di far fronte ai bisogni della famiglia.

La separazione del patrimonio da quello personale dei coniugi fa sì che si crei una limitazione di responsabilità sui beni che fanno parte del fondo patrimoniale, i quali sono destinati esclusivamente alla soddisfazione di obbligazioni strettamente collegate alla loro finalità.

I beni e i frutti del fondo possono essere aggrediti solo per debiti derivanti da obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia (art. 170 c.c.).

Ordinanza della Cassazione

La Cassazione, con l’ordinanza n. 2904 dell’8 febbraio 2021, ha escluso la connessione automatica tra debiti assunti nell’ambito della sfera lavorativa dei coniugi e fabbisogni della famiglia.

Le obbligazioni nascenti dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale sono di norma estranee alla sfera familiare e quindi “la finalità di sopperire ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente solo per il fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa”.

Il creditore non potrà quindi pignorare i beni facenti parte del fondo patrimoniale poiché i debiti derivanti dalla sfera lavorativa hanno di norma un’inerenza diretta ed immediata con le esigenze professionali, potendo assolvere solo indirettamente al soddisfacimento dei bisogni familiari.

Al contrario, si avrà soddisfazione quando il coniuge faccia fronte ai bisogni della famiglia con i proventi derivanti dalla propria attività.

L’onere probatorio rimane a carico del debitore che si oppone all’esecuzione del bene: egli deve dimostrare la regolare costituzione del fondo, la sua opponibilità e che il debito è stato assunto per interessi estranei a quelli della famiglia.

Spetterà quindi al creditore argomentare che “pur se posto in essere nell’ambito dello svolgimento dell’attività d’impresa o professionale, nello specifico caso concreto, diversamente dall’id quod plerumque accidit, l’atto di assunzione del debito è eccezionalmente volto ad immediatamente e direttamente soddisfare i bisogni della famiglia”.

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