Nel mese di luglio, la Corte Suprema di Cassazione è tornata sul tema dell’applicabilità delle imposte di successione, donazione, ipotecarie e catastali agli atti di dotazione di Trust.

Ordinanza n. 13715 del 3 luglio 2020

In data 3 luglio, con l’Ordinanza n. 13715 la Sezione VI ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e dichiarato non applicabili le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale ai trasferimenti di beni immobili in Trust.

Nel caso di specie la Trust Company aveva ricevuto un avviso di liquidazione d’imposta e irrogazione sanzioni in quanto aveva versato le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, all’atto del trasferimento di un bene immobile in Trust, anziché in misura proporzionale come invece sostenuto dall’Amministrazione finanziaria.

La Commissione Tributaria Provinciale e Regionale rigettavano il ricorso, annullando l’avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni. I Giudici di Legittimità, ripercorrendo il percorso logico sostenuto dalle Commissioni Tributarie, hanno anch’essi ritenuto il ricorso infondato.

La dotazione di beni in Trust non costituisce difatti presupposto per l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, in quanto non si realizza nessun effetto traslativo di ricchezza in capo al Trustee.

L’unico effetto riconducibile all’atto di dotazione è quello della segregazione patrimoniale dei beni trasferiti al Trustee, patrimonio quest’ultimo che non si va a confondere con quello personale del Trustee e non è aggredibile dai suoi creditori personali.

Ordinanza n. 14207 dell’8 luglio 2020

Con l’Ordinanza n. 14207 dell’8 luglio 2020, la Corte di Cassazione ha ritenuto non applicabili in misura proporzionale nemmeno le imposte di successione e donazione.

Al momento dei trasferimenti di beni in trust, il trasferimento che si pone non è imponibile di ricchezza.

Secondo quanto riportato nelle motivazioni della Suprema Corte, l’effetto traslativo realizzato è fiscalmente neutrale e l’unico trasferimento che sia indice di ricchezza e che possa quindi giustificare il prelievo tributario in misura proporzionale è solo quello che si realizza in sede di attribuzione dei beni ai beneficiari finali.

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