La Corte Suprema di Cassazione Civile, con le ordinanze gemelle n. 2617 e 2618, pubblicate il 5 febbraio 2020, si è pronunciata circa l’applicabilità anche al Trust della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata in base al Modello OCSE fra Italia e Regno Unito.

La controversia nasce dal diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso del credito d’imposta sui dividendi incassati ricevuta dal Trustee di un trust di diritto inglese.

Caso in esame

Il Trustee del trust inglese, avendo percepito dividendi distribuiti da società italiane e assoggettati a tassazione sia in Italia che nel Regno Unito, aveva presentato istanza di rimborso del credito d’imposta – spettante in base all’art. 10 c.4 della Convenzione – contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Regno Unito.

La Convenzione prevede che un residente nel Regno Unito che riceve dividendi da una società residente in Italia, ha diritto ad un credito d’imposta pari alla metà del credito d’imposta che spetterebbe sugli stessi dividendi ad una persona fisica residente in Italia.

L’Agenzia rispondeva al Trustee inizialmente con l’accoglimento della domanda di rimborso, cambiando poi la propria posizione, disconoscendo il diritto al riconoscimento di detto credito d’imposta.

Alla base del diniego l’Ufficio poneva l’impossibilità di ricondurre il Trustee ad alcun soggetto rilevante per l’ordinamento domestico, con l’inapplicabilità dei concetti di residenza e beneficiario effettivo, necessari per l’invocazione della norma convenzionale.

Secondo la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, il Trustee e il Trust non sono soggetti giuridici a cui è possibile applicare la Convenzione Italia – Regno Unito, in quanto la figura del Trust non è compresa né all’interno dei soggetti a cui la Convenzione si applica né nell’ambito del Modello OCSE.

I Giudici di legittimità, pur rigettando interamente il ricorso formulato dal Trustee, non condividono le ragioni che hanno portato l’esclusione del Trustee e del Trust dai soggetti a cui può applicarsi la Convenzione contro le doppie imposizioni.

La Corte ritiene che l’interpretazione delle Convenzioni debba essere improntata all’affermarsi nel tempo sul piano sociale, economico o giuridico, senza ritenere necessaria una modifica delle singole Convenzioni ogni qualvolta venga riconosciuta l’esistenza di una nuovo soggetto.

Pacifico deve essere che in entrambi i Paesi firmatari della Convenzione il nuovo fenomeno assuma una identità giuridica autonoma, rispetto ai soggetti aggregati che lo compongono.

Modello OCSE

L’inclusione di un nuovo ente nel Modello OCSE si giustifica con la premessa formulata all’art. 3, che invita ad effettuare una interpretazione adeguata, rendendo la norma in oggetto un contenitore giuridico a struttura aperta, capace di adeguarsi al contesto economico.

Sulla base di tale interpretazione, il riconoscimento del Trust quale soggetto passivo d’imposta nel Modello OCSE è conseguenza della registrazione di un fenomeno giuridico ampiamente diffuso.

Per i Giudici della Corte non vi è quindi dubbio circa l’applicabilità della Convenzione sottoscritta fra Italia e Regno Unito e quindi della disciplina del credito d’imposta anche al Trustee e al Trust.

Nel caso di specie, però, è bene specificare che la Corte non ha comunque riconosciuto il credito d’imposta sui dividendi incassati al Trustee britannico, in quanto quest’ultimo non ha chiarito se il trust appartenesse al modello opaco o trasparente.

Non ha quindi identificato il beneficiario effettivo dei dividendi percepiti, omettendo uno dei requisiti richiesti per il riconoscimento del predetto credito.

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