Con la Sentenza n. 6459 del 6 marzo 2020, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvono un contrasto giurisprudenziale venutosi a formare in relazione alla forma richiesta per il pactum fiduciae nell’ambito di un patto fiduciario stipulato sul modello di fiducia romanistico.

La Suprema Corte dirime la questione enunciando i seguenti principi di diritto:

  • non è richiesta la forma scritta ad substantiam per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s’innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante.
    Ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, giustifica l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.
  • la dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce forma autonoma di obbligazione.
    Dal momento che rappresenta una promessa di pagamento, conferma soltanto il preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., un’astrazione processuale della causa.
    La conseguenza è l’esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.

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