Con la Legge di Bilancio 2018 erano state apportate importanti modifiche al regime di tassazione dei redditi derivanti dal possesso di partecipazione, relativamente ai dividendi delle società semplici.

In particolare, si prevedeva che tutti i dividendi incassati da soggetti “diversi dalle imprese” dovevano essere soggetti a ritenuta a titolo definitivo del 26%.

In forza delle novità introdotte con l’art. 32-quater del D.L. 124/2019 (Decreto fiscale 2020), dal 25 dicembre 2019 i dividendi erogati alle società semplici sono imponibili direttamente in capo ai soci, in base alla relative caratteristiche soggettive.

Il regime fiscale applicabile ai dividendi distribuiti a società semplici segue la natura giuridica dei soci stessi e varia a seconda che essi siano:

  1. Soggetti IRES, la cui quota di dividendi ad essi imputabile è esclusa dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del suo ammontare;
  2. Soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese individuali, società di persone commerciali), i cui dividendi corrisposti per trasparenza concorrono alla formazione del reddito complessivo per il 58,14%;
  3. Persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate non relative all’impresa, i cui dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta d’imposta del 26%.

L’art. 28 del D.L. 8.4.2020 n. 23 (c.d. decreto “liquidità”) è intervenuto nuovamente sul regime fiscale dei dividendi percepiti dalle società semplici integrando l’art. 32-quater del D.L. 124/2019.

Rimane fermo il principio di tassazione dei dividendi corrisposti alle società semplici per trasparenza in capo ai soci (c.d. “approccio look through”).

Vengono però aggiunte importanti precisazioni, che si applicano dai dividendi percepiti dal 1 gennaio 2020.

  • Una disciplina per gli utili di fonte estera, con la conferma dell’integrale imposizione per i dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata.
  • L’applicazione della ritenuta del 26% o dell’1,20% ex art. 27 del DPR 600/73 per i soci non residenti delle società semplici che percepiscono dividendi.
  • L’integrale imponibilità dei dividendi per la quota riferibile ai soci enti non commerciali.
  • Un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31/12/2022, per i quali continuerà ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dalla Legge di Bilancio 2018. Tutti i dividendi percepiti dalla società semplice concorrevano al reddito parzialmente.

In applicazione del regime transitorio, i dividendi percepiti dalla società semplice concorrono al reddito dei soci.

Ecco come:

  • nel limite del 40% per gli utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  • del 49,72% per gli utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • si parla di 58,14% per gli utili formatisi dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Consulta l’ art. 32 quater DL 26.10.2019 n. 124