Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 2426 del 21 novembre 2019, si allinea alla Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza del 31 maggio 2018/causa C-542/2016 e sentenza del 1° marzo 2012/causa C-166/2011), in tema di riqualificazione delle polizze Unit Linked come prodotti assicurativi o finanziari.

Con tale sentenza, il Tribunale di Bergamo si pone in controtendenza rispetto ai più recenti orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, dettati con l’Ordinanza n.10333/2018 e la Sentenza n. 6319/2019.

La Suprema Corte, con i provvedimenti di cui sopra, aveva stabilito il principio secondo il quale un contratto assicurativo, per essere considerato tale, deve comunque rispondere ai principi dettati dall’art. 1882 del Codice civile, assicurando pertanto, il “rischio demografico”, al fine di conservare, a pena di nullità, la funzione assicurativa.

In senso opposto a tale arresto si è posta la Corte di Giustizia Europea, che ha invece stabilito la validità del contratto assicurativo anche in mancanza dell’assunzione del rischio demografico da parte dell’assicuratore, essendo sufficiente il pagamento di un premio da parte dell’assicurato e, in contropartita, la fornitura di una prestazione da parte dell’assicuratore.

La diversa qualificazione delle Polizze Unit Linked produce effetti anche ai fini fiscali.

E’ evidente che la diversa qualificazione civilistica delle polizze Unit Linked, quali prodotti finanziari anziché assicurativi, produrrebbe effetti diversi sia dal punto di vista fiscale che civilistico.

Fiscalmente, la qualificazione del contratto come prodotto finanziario comporterebbe la non applicazione allo stesso dell’imposta dello 0,45% sulle riserve matematiche e dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi (IVCA), e neppure troverebbero applicazione l’art. 44, comma 1, lett. g-quater del TUIR e l’art. 26ter del DPR 600/73, che prevedono l’assoggettamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita ad imposta sostitutiva nella misura del 26%. Inoltre, resterebbe esclusa la possibilità di differire la tassazione sui redditi prodotti fino al momento dell’evento morte o, se anteriore, del riscatto parziale o totale.

Dal punto di vista civilistico, la qualificazione del prodotto come finanziario comporterebbe l’impossibilità di escludere le somme corrisposte agli eredi dall’attivo ereditario, in quanto tali somme non risulterebbero più dovute in “forza di assicurazioni stipulate dal defunto”. Resterebbe parimenti esclusa l’impignorabilità da parte dei terzi, garantita ai soli prodotti assicurativi.

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