La Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, con le sentenze n. 447, 448, 449 e 450 del 7 novembre 2019, afferma il principio secondo il quale le polizze Ramo III, le cui prestazioni sono collegate ai valori di fondi, indici oppure OICR, mantengono la componente di rischio demografico anche in presenza di un parziale trasferimento del rischio dall’assicuratore all’assicurato.

La polizza non è dunque un mero schermo giuridico finalizzato alla dissimulazione dei redditi finanziari, ma un vero e proprio contratto assicurativo ex art. 1882 C.C., suscettibile di produrre redditi imponibili solo al verificarsi dell’evento assicurato oppure in caso di riscatto anticipato.

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