Con la risposta ad Interpello n. 464 del 4 novembre scorso l’Agenzia delle Entrate si esprime in merito alla disciplina fiscale applicabile alle donazioni di immobili effettuate da soggetti residenti nello Stato verso soggetti non residenti.

L’istante, residente in Danimarca ed iscritto all’AIRE, ha posto un quesito in merito alla disciplina fiscale diretta ed indiretta applicabile alla donazione di un immobile sito in Italia a proprio favore, da parte dei genitori fiscalmente residenti nel territorio italiano. La risposta dell’Agenzia chiarisce il quadro della situazione sulle imposte catastali e ipotecarie relative ad immobili donati a cittadini italiani residenti all’estero.

In tema di imposta sulle donazioni, l’Agenzia delle Entrate, facendo pieno riferimento al principio di territorialità dell’imposta di cui all’articolo 2 del Decreto legislativo numero 346 del 31 ottobre 1990 (TUSD), afferma che la donazione di un immobile presente nel territorio dello Stato è ivi imponibile, indipendentemente dalla residenza del donatore e del donatario ma solo a condizione che il valore della donazione sia superiore a un milione di euro. Nell’ipotesi in cui l’immobile oggetto di donazione abbia valore inferiore a predetta franchigia, non sarà dovuta neppure l’imposta di registro. Per quanto riguarda le aliquote applicabili esse variano a seconda del grado di parentela del soggetto, mentre per il calcolo dell’imponibile troveranno applicazione gli articolo 55 e ss. del D.lgs. 346/90.

Come riporta il documento chiarificatore, le imposta catastale ed ipotecaria sono dovute nella misura del 2% e 1%, a meno che il donatario non sia in possesso delle condizioni per fruire del regime di “prima casa”. In quest’ultimo caso le imposte ipo-catastali sono dovute invece nella misura di 200 euro ciascuna. Nel dettaglio, come scrive l’Agenzia delle Entrate: “Le agevolazioni prima casa, infatti, sono fruibili anche dai cittadini italiani residenti all’estero se il donatario sia stato trasferito all’estero per ragioni di lavoro e l’immobile è ubicato nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende oppure, nel caso in cui il donatario sia cittadino italiano emigrato all’estero (iscritto quindi all’Aire) e l’immobile ricevuto in donazione sia la “prima casa” posseduta dal donatario sul territorio italiano.”

In materia di tassazione diretta dei redditi prodotti dai beni immobili che si trovano in territorio italiano, il documento cita due riferimenti normativi:
• Gli artt. 25 e 26 del DPR 917/86 (TUIR)
• La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Danimarca, ratificata dalla Legge numero 170 dell’11 luglio 2002, in particolare l’articolo 6.

Dal combinato disposto di questi due articoli, l’Agenzia prevede che i redditi degli immobili sono imponibili (come redditi fondiari) in Italia, e che per evitare una doppia tassazione, la Danimarca dovrà ammettere una detrazione di imposta dello stesso importo di quella pagata in Italia. Il donatario, cioè, è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi e a versare le imposte sul reddito in Italia, come soggetto non residente. Gli unici casi in cui il donatario sarà esentato da questi adempimenti sono quelli in cui l’Irpef è sostituita dall’Imposta Municipale propria (IMU) oppure il reddito fondiario prodotto non eccede euro 500,00. Inoltre, per quanto riguarda i tributi locali, la competenza esclusiva è attribuita al Comune in cui si trova l’immobile.

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