Con la complessa risposta all’interpello n. 424 del 24 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi di uno scultore sulla corretta disciplina fiscale (diretta e indiretta) applicabile al passaggio generazionale del proprio patrimonio, costituito da opere d’arte, oltre che da diritti d’autore e partecipazioni in srl.

Lo scultore desidera che, all’apertura della sua successione, sia costituito un trust (fiscalmente residente in Italia) con unico beneficiario individuato in una Fondazione, tramite il quale siano realizzate finalità di interesse generale e di pubblica utilità nel campo della cultura mediante erogazioni a favore del predetto beneficiario.

Lo scultore, nel formulare la domanda, specifica che il trust sarebbe istituito prima della sua morte e con una dotazione iniziale in denaro, mentre solo in sede di successione, saranno conferite in trust le opere professionali specificatamente indicate in testamento (e nell’interpello) e le partecipazioni societarie.

L’Ufficio ricorda che anche la costituzione di trust rientra tra i vincoli di destinazione ai quali applicare l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, di cui all’art. 2 c. 47 DL 262/2006. Per l’individuazione delle aliquote e delle franchigie, invece, è necessario guardare al rapporto tra il disponente e il beneficiario e non a quello tra disponente e trustee.

In forza di quanto sopra precisato, nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate, in merito all’imposizione indiretta, conferma che i trasferimenti al trust individuato dal contribuente siano esenti dall’imposta di successione e donazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 1 del D. Lgs. 346/90, a patto che il beneficiario del trust sia una fondazione riconosciuta.

Tale disposizione normativa consente infatti l’esenzione dall’imposta ai trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che abbiano come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’eduzione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità.

Il contribuente pone inoltre una serie di domande in tema di configurabilità di autoconsumo ai fini IVA nella fattispecie, in quanto egli prevede il trasferimento mortis causa al trust sia di opere riconducibili alla sua attività professionale sia alla sua sfera privata.
L’Agenzia riconosce essere assoggettati ad IVA i trasferimenti in trust delle opere prodotte dall’artista nel corso della propria attività, sia perché tali beni hanno fruito del diritto alla detrazione dell’imposta all’origine, sia per il precetto normativo dell’art. 2 comma 5 del DPR 633/72 che sottopone ad IVA la destinazione di beni a finalità estranee all’impresa o all’esercizio della professione, ma anche perché destinatari di tali opere trasferiti sono enti non commerciali (trust e Fondazione) che non utilizzeranno tali bene nell’ambito di un’attività economica.

Per quanto riguarda i beni appartenenti alla collezione privata dello scultore, l’Agenzia li riconosce fuori dal campo di applicazione dell’IVA in quanto, appunto, beni non rientranti nell’attività artistica del contribuente.

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