La DRE del Piemonte con la risposta all’interpello n. 901- 384/2019 afferma che le società di persone che detengono partecipazioni in altre società, non sono tenute alle comunicazioni all’archivio dei rapporti finanziari tenuto dall’anagrafe tributaria, anche se svolgono, quale attività principale o esclusiva, quella di gestione delle partecipazioni. Tale conclusione è di rilevante importanza, in quanto si è sempre sottolineata l’incongruenza di un obbligo di segnalazione relativo alle partecipazioni e ai crediti finanziari in capo ad un soggetto, quale la società semplice, che non esercita attività commerciale.

La risposta dell’Agenzia muove da quanto previsto dall’art. 10 comma 10 del D. Lgs. 141/2010, così come modificato dall’art. 12 D. Lgs. 142/2018. Tale articolo indica tra i soggetti obbligati le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti ad esse assimilati, di cui all’art. 162 bis comma 1 lett. c) n. 1 e 2 del TUIR, e cioè le società che esercitano in via prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni (in soggetti “non finanziari”). A norma dell’art. 162-bis, comma 3, il requisito della prevalenza può considerarsi verificato quando, “in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso”, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in soggetti non finanziari e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi unitariamente considerati, è superiore al 50% dell’attivo patrimoniale.

L’oggetto della domanda posta alla DRE Piemonte era proprio incentrato sulla possibilità di verificare il requisito della prevalenza nelle società di persone, le quali non hanno un bilancio, ma sono tenute alla redazione di un mero rendiconto. Le società semplici, d’altro canto, hanno obbligo di redazione del rendiconto solo in occasione della liquidazione.

La risposta dell’Agenzia invece, pur arrivando ad un rilevante risultato, si basa tuttavia su un altro presupposto: la DRE Piemonte ha sottolineato che la Direttiva 2016/1164/UE, da cui deriva l’Art. 162-bis del TUIR, a norma del suo art. 1, si applica esclusivamente ai soggetti dell’imposta sulle società: conseguentemente, le società semplici, che per definizione non possono svolgere attività commerciale, si ritengono automaticamente escluse dagli obblighi di comunicazione.

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