La Corte di Cassazione, nel corso del mese di settembre, è intervenuta in materia di trust. Con la Sentenza n. 22754 del 12 settembre 2019, la Suprema Corte è infatti tornata a ribadire che per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale all’atto di dotazione di beni in trust, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

La costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. In L. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta e, d’altro canto, per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

Nel trust, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.

Conseguentemente, anche nel caso del trust definito autodichiarato, in cui disponente e trustee coincidono, non vi è un reale trasferimento poiché esso sarebbe del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che “prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua “segregazione”.

È da notare come, con le sentenze in esame, la Suprema Corte pare aver preso le distanze anche dal principio affermato nella sentenza n. 19310 del 2019 (precedentemente esaminata in questo articolo) secondo il quale l’imposizione tributaria dei trasferimento sarebbe dovuta essere definita “caso per caso”, in base alla valutazione circa l’effettiva esistenza di un trasferimento imponibile e la definitività dello stesso: tale principio non viene ripreso nelle sentenze in esame, le quali tutte fanno riferimento a principi di carattere generale, applicabili come tali ad ogni tipo di trust.

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