L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 81 del 28 marzo 2024, ha chiarito che gli atti formati all’estero, che comportano il trasferimento di proprietà di beni immobili situati nel territorio italiano, sono soggetti all’imposta di registro proporzionale nella misura del 9%, mentre le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura di 50 euro ciascuna.

Nel caso di specie l’istante è una società francese, proprietaria di due immobili situati in Italia, che è in procinto di sciogliersi effettuando un ”trasferimento universale del patrimonio’‘ a beneficio della propria controllante residente nel Principato di Monaco, mediante un atto stipulato in Francia e successivamente depositato presso notaio italiano. La società domandava dunque se, in relazione al trasferimento degli immobili italiani, si debba applicare l’imposta proporzionale oppure se siano dovute l’imposta di registro e le imposte ipocatastali in misura fissa come previsto per le fusioni, assimilando la prospettata operazione ad una fusione, così come inquadrata dal diritto francese.

Il Trasferimento Universale del Patrimonio, disciplinato dal Codice civile francese, prevede che, quando viene sciolta una società interamente posseduta da una persona giuridica, l’intero patrimonio della stessa sia trasferito automaticamente alla persona giuridica stessa senza procedere alla liquidazione. Non esiste possibilità di deroga a questo meccanismo che viene assimilato a quello di una fusione. In Francia è inoltre previsto che il trasferimento universale del patrimonio possa essere effettuato verso una società straniera ogniqualvolta il diritto del paese terzo riconosca un principio equivalente. Nel caso in oggetto la normativa monegasca prevede un meccanismo simile e la società francese non detiene alcun immobile in Francia, quindi, non sarebbe dovuta alcuna formalità né imposta a fronte del suddetto trasferimento.

Secondo l’Amministrazione finanziaria tale operazione non può essere qualificata come fusione, trattandosi di un istituto proceduralmente distinto dalla “fusione di diritto europeo” e quindi si devono applicare le regole generali previste in caso di scioglimento di società che comportano il trasferimento di beni al socio.

Pertanto, secondo l’Agenzia al trasferimento degli immobili abitativi di proprietà delle società francese alla controllante monegasca si applica l’imposta di registro nella misura proporzionale del 9% ai sensi dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, calcolata sulla base imponibile ex articolo 51, comma 2, del Tur. Conseguentemente, le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura di 50 euro ciascuna.

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