Con provvedimento del 6 dicembre 2023 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) ha accolto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso presentato il 14 novembre scorso da Galvani Fiduciaria, Across Fiduciaria, e SFO Fiduciaria.

Per effetto della citata decisione e’ stata sospesa, almeno fino al 27 marzo 2024, data in cui è stata fissata la trattazione di merito del ricorso, l’efficacia del decreto del 29 settembre 2023 con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attestato l’avvio dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Nel ricorso si è infatti richiesto l’annullamento, previa sospensione, dell’efficacia:

– del decreto MIMIT del 29 settembre 2023, attestante l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva;

– del Manuale operativo Unioncamere per l’invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del Registro delle imprese;

– di atti e provvedimenti a essi collegati, in primis il DM 55/2022, recante il regolamento attuativo delle disposizioni di cui all’art. 21 comma 5 del DLgs. 231/2007, ma anche del provvedimento (“atto di data e tenore sconosciuto”) con cui la Repubblica italiana ha adempiuto all’onere di notifica previsto

– dall’art. 31 par. 10 della Direttiva 2015/849/Ue nella parte in cui include il “mandato fiduciario” fra gli istituti giuridici che hanno “assetto o funzioni affini a quelli dei trust espressi”.

Le valutazioni espresse dal TAR circa il fumus bonis iuris ed il periculum in mora sono puntuali e rilevanti: da una parte si afferma che, per la loro complessità, le censure formulate rendono necessario un approfondimento in sede di merito, dall’altra si evidenzia l’importanza delle questioni giuridiche suscettibili di essere irreparabilmente inficiate dall’imminente scadenza del termine (11 dicembre 2023, n.d.r.) per la comunicazione al Registro.

La questione centrale, che ha indotto altre società fiduciarie ed associazioni di categoria a presentare autonomi ricorsi, successivamente all’iniziativa intrapresa da Galvani Fiduciaria, è rappresentata dall’obbligo per le società fiduciarie, previsto dalle attuali disposizioni, di comunicare al Registro delle Imprese il nominativo del titolare effettivo dei rispettivi mandati fiduciari, sul presupposto che il mandato fiduciario sottoscritto ai sensi della legge 1966/1939 e del DM Industria del 16 gennaio 1995, di matrice indiscutibilmente “germanistica”, configuri – in base al Manuale Operativo Unioncamere – un “istituto giuridico affine al trust”

“Abbiamo presentato, primi in Italia, questo ricorso, fermamente convinti della validità di questa iniziativa, a tutela, in primo luogo, dei nostri clienti. La successiva adozione di analoghe azioni da parte di altre società fiduciarie ed associazioni di categoria conferma la rilevanza della vicenda a livello nazionale” dichiara il dott. Marco Montefameglio, amministratore unico di Galvani Fiduciaria.

Nell’udienza di marzo continua Montefameglio – avremo la possibilità di illustrare ulteriormente ai Giudici del TAR le ragioni, che riteniamo solidamente fondate, per le quali non è possibile assimilare il mandato fiduciario di matrice germanistica all’istituto del Trust: le differenze fra i due strumenti giuridici sono macroscopiche, a partire dal fatto che nel mandato fiduciario la proprietà del bene resta in capo al fiduciante, e la società fiduciaria non può compiere nessun atto di disposizione se non previa specifica istruzione da parte dello stesso.”

In ogni caso, resta il fatto che il termine del 11 dicembre 2023, entro il quale avrebbero dovuto essere trasmesse alle Camere di Commercio i dati dei titolari effettivi delle società di capitali e dei trust, è stato cancellato: avendo l’ordinanza del TAR effetto su entrambi i Registri (delle Società e dei Trust, n.d.r.) nessun obbligo, dunque, quantomeno fino al 27 marzo 2024, per tutte le società di capitali (oltre un milione) e, soprattutto, per tutti i trust e i mandati fiduciari (questi ultimi stimati in oltre 100.00 unità).

Consulta l’ordinanza completa del TAR del Lazio.