Il Tar della Regione Campania, con la sentenza n. 3158 pubblicata il 24 maggio 2023, ha stabilito che un trust non può essere iscritto nel Registro del Terzo settore.

Nel caso di specie è stato respinto il ricorso di un trustee di un trust che svolge attività finalizzate al perseguimento di scopi di interesse generale, al quale è stata negata l’iscrizione nel Runts. Nel concreto si tratta di un trust di scopo istituito dalla fondazione del Banco di Napoli per sostenere le famiglie di persone affette da disabilità.

Ai sensi dell’art. 4 del Codice del Terzo settore, i soggetti giuridici che rispettano le condizioni ivi citate e che svolgono una o più delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 dello stesso codice possono iscriversi al Runts. Nel caso di un trust con scopi sociali si potrebbe ritenere in prima battuta che quest’ultimo possa rientrare nella categoria degli “altri enti di carattere privato diversi dalla società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” ma l’assenza di soggettività giuridica propria dello stesso non consente al trust di essere annoverato tra gli ETS. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare n. 9 del 21 aprile 2022 si era già espresso in tal senso, ritenendo i trust privi di soggettività giuridica poiché costituiscono solamente un patrimonio separato destinato al perseguimento di un determinato scopo.

Tuttavia, la legge n. 296/2006 ha attribuito al trust la soggettività tributaria e di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate aveva in precedenza ammesso la possibilità di iscrivere i trust all’Anagrafe unica delle Onlus permettendo quindi ad essi di acquisirne la relativa qualifica. Secondo il Tar però non rileva che il trust sia stato in precedenza considerato tra le Onlus, sebbene soltanto ai fini fiscali, poiché ritiene profili fiscali e civilistici non sovrapponibili.

L’assenza di soggettività giuridica impedisce al trust in quanto tale di essere iscritto nel Runts, poiché non configura un ente, venendo così a mancare uno degli elementi essenziali distintivi di un ETS. È comunque sempre possibile che gli enti del terzo settore che rivestono il ruolo di trustee possano essere, in quanto ETS, iscritti nel Runts.

L’orientamento delineato configura elemento di grande criticità per i trust ad oggi in possesso della qualifica di Onlus. Tali trust, con la definitiva abrogazione del D.lgs. 460/1997, dovrebbero dunque applicare quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 106 del 2020, che prevede l’obbligo di devoluzione del patrimonio a carico delle Onlus che non si iscrivono al Runts. Se ciò dovesse essere confermato significherebbe privare del patrimonio tali soggetti che di fatto perseguono rilevanti finalità sociali e solidaristiche.

Consulta la sentenza completa del TAR della Regione Campania.