La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 723 depositata il 12 gennaio 2023, torna un’altra volta ad esprimersi sul sequestro penale di beni appartenenti a un fondo patrimonialesottolineando che tale vincolo di destinazione non impedisce il sequestro finalizzato alla confisca a fronte di reati tributari, poiché non trasferisce la proprietà del bene in capo al beneficiario e non può dirsi attenere a beni appartenenti a persona estranea al reato, ferma restando l’opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione impresso.

Nel caso in oggetto, due coniugi separati avevano proposto distinti ricorsi in Cassazione contro un’ordinanza del Tribunale di Padova che rigettava il ricorso da costoro presentato avverso un decreto di sequestro preventivo dei beni nella disponibilità di uno dei due coniugi, in funzione dell’imputazione provvisoriamente a lui mossa avente ad oggetto un omesso versamento Iva. Nello specifico, il bene oggetto di sequestro era la villa in cui vive l’indagato, acquistata però dall’ex e costituita in un fondo patrimoniale familiare. Secondo la moglie ricorrente, il Tribunale di Padova non avrebbe tenuto conto del fatto che l’immobile, oggetto di sequestro già dal 2010, fosse stato conferito in un fondo patrimoniale familiare e, successivamente, acquistato, con atto del 2013, dalla stessa, pur rimanendo fermo il vincolo segregativo derivante dal conferimento dell’immobile nel fondo patrimoniale.

La Suprema Corte ha ritenuto legittimo il sequestro dell’immobile considerando non esimente la circostanza che detto bene fosse stato conferito in un fondo patrimoniale, poiché tale fondo è finalizzato a preservare, in quanto destinati alla soddisfazione delle necessità della famiglia, i beni che vi confluiscono dalle eventuali esecuzioni derivanti dal mancato adempimento di obbligazioni estranee a quelle contratte nell’interesse della famiglia stessa.

Tale segregazione non è dunque opponibile al sequestro dato che il vincolo di destinazione che caratterizza il bene non ne esclude la disponibilità in capo al soggetto che materialmente ne ha il godimento.

Perché si configuri tale godimento, è sufficiente, dunque, che su detto bene l’individuo eserciti un potere di fatto che si concretizza in una disponibilità dello stesso sostanzialmente analoga al diritto di proprietà. Non è quindi necessario che sussista una effettiva relazione equivalente alla formale titolarità del medesimo bene intesa in senso strettamente civilistico.

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