La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46247 depositata il 7 dicembre 2022, ha chiarito che il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., relativo alla trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a Pubbliche Amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, non impedisce il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto di un reato tributario. La Suprema Corte ha motivato la propria decisione sul presupposto che tale vincolo non trasferisce la proprietà del bene in capo al beneficiario e non rende quindi il bene appartenente a persona estranea al reato, fatta salva l’opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione impresso.

Nel caso in esame, l’indagata aveva indebitamente compensato dei debiti tributari con dei crediti d’imposta mediante accollo fiscale. La stessa indagata aveva in precedenza imposto un vincolo di destinazione su alcuni beni immobili di sua proprietà in favore del figlio disabile. Nei gradi di giudizio precedenti detto vincolo non era stato ritenuto ostativo al sequestro penale dei beni stessi.

Secondo la Suprema Corte, la creazione del vincolo di destinazione determina una separazione dei beni vincolati dal restante patrimonio del conferente e la trascrizione del suddetto vincolo fa sì che quest’ultimo divenga opponibile ai terzi, con la conseguenza che i beni vincolati e i loro frutti sono sottratti alle azioni esecutive che non dipendano da debiti estranei al vincolo stesso. Il vincolo non preclude l’espropriazione forzata da parte dei creditori nel caso in cui il debito sia stato contratto per scopi conformi alla finalizzazione, con disposizione analoga a quella dettata in tema di fondo patrimoniale.

L’atto di costituzione del vincolo non determina un trasferimento della proprietà dei beni né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, bensì attraverso tale negozio si realizza l’effetto giuridico di destinazione, mediante il quale si dispone del bene sottopostovi, imponendo dunque la funzionalizzazione del diritto dominicale, che non viene trasferito ad altri, alla tutela della persona portatrice di disabilità.

Nella specie, quindi, gli immobili oggetto di sequestro, pur gravati da vincolo ex art. 2645-ter c.c., risultano essere di proprietà dell’indagata poiché la costituzione su un bene immobile di un vincolo di destinazione, ai sensi dell’art. 2645-ter c.c., non incide sulla disponibilità del bene stesso in capo al proposto, né, quindi, sulla sua confiscabilità, in quanto il predetto vincolo non comprime i diritti del proprietario sul bene, se non nei limiti della destinazione impressa.

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