La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26363 del 7 settembre 2022, ha precisato che sono esenti da tassazione, anche ai fini delle imposte dirette, tutti gli atti stipulati dai coniugi in sede di accordo di separazione. L’esenzione, dunque, non si applica solo alle imposte dirette e si estende anche al caso di cessioni di quote societarie, non essendo limitata ai soli trasferimenti immobiliari.

Il caso in esame analizza, a fronte di un accertamento con cui era stata recuperata a tassazione una plusvalenza scaturente da un trasferimento di quote, l’applicazione dell’esenzione dalle imposte, ex articolo 19 della legge n. 74/1987, per atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso. L’Agenzia delle Entrate, infatti, aveva presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza di secondo grado che affermava essere operativa la causa di esenzione dalle imposte, poiché l’atto di cessione delle quote sociali era stato stipulato in costanza di una separazione personale tra coniugi. Per l’Amministrazione finanziaria non sarebbe stata applicabile tale esenzione poiché attuabile solo nei trasferimenti immobiliari e non per cessioni di quote sociali.

L’articolo 19 della legge n. 74/1987 afferma che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’ imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

Secondo il consolidato recente orientamento della Suprema Corte, invece, tutti gli atti relativi ai procedimenti di separazione o divorzio, comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli, rientrano tra gli atti qualificabili come contratti tipici in quanto il loro oggetto è quello di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi. Non si può quindi negare che tali negozi, quale che sia la loro forma, possano usufruire delle agevolazioni previste dalla norma, salvo che l’Agenzia delle Entrate contesti e provi, con onere probatorio a suo carico, una loro finalità elusiva.

E’, quindi, del tutto irrilevante il fatto che l’accordo patrimoniale concluso in sede di separazione abbia ad oggetto la cessione di quote sociali, piuttosto che il trasferimento di beni immobili, con applicazione di tributi indiretti. La norma esentativa, infatti, non opera alcuna distinzione tra atti aventi ad oggetto beni immobili e atti riferiti a beni mobili, né la L. n. 74 del 1987, art. 19, contiene una limitazione dell’ambito di operatività del regime di esenzione alle sole imposte indirette.

Consulta l’ordinanza completa della Corte di Cassazione.