L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 463 del 21 settembre 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in tema di obblighi di monitoraggio fiscale dei quali è destinataria una compagnia di assicurazioni estera che svolge attività in Italia in regime di stabilimento ed in libera prestazione di servizi.

L’Agenzia delle Entrate in tale sede ha chiarito che l’assoggettamento dei redditi di capitale ad imposta sostitutiva da parte dell’intermediario finanziario estero non è sufficiente ad esonerare lo stesso dai relativi obblighi di comunicazione. Infatti, se i trasferimenti da e verso l’estero non intervengono per il tramite di un intermediario finanziario residente in grado di monitorarli, le segnalazioni sono dovute anche se l’impresa di assicurazione estera applica l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale maturati.

Le imprese assicurative aventi sede legale in un altro Stato membro e stabilite in Italia senza succursale sono incluse tra i soggetti destinatari della disciplina dell’antiriciclaggio e sono soggette agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Nel caso in esame il soggetto istante è una compagnia di assicurazioni lussemburghese autorizzata all’esercizio della propria attività in Italia in regime di “libera prestazione di servizi”. L’oggetto dell’interpello verteva principalmente sugli obblighi di monitoraggio fiscale. A riguardo la società ammetteva di non aver mai effettuato alcuna comunicazione, ritenendo che tale obbligo non sussistesse fino all’entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 111/2021.

L’IVASS, con provvedimento n. 211 del 13 luglio 2021, ha stabilito quali imprese assicurative estere stabilite senza succursale siano tenute alla disciplina antiriciclaggio in base a determinati requisiti dimensionali ed organizzativi. La disciplina del monitoraggio fiscale, nello stabilire i soggetti che sono tenuti agli obblighi di comunicazione, richiama i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007 e non anche i successivi provvedimenti attuativi della disciplina antiriciclaggio che ha finalità diverse da quella fiscale. Pertanto, l’identificazione delle imprese di assicurazioni “stabilite senza succursale” ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale è indipendente da eventuali limiti e condizioni poste dall’IVASS ai fini dell’antiriciclaggio.

L’Agenzia delle entrate non ha ritenuto corretta l’interpretazione normativa proposta dalla società lussemburghese. L’ art. 1 del D.L. 167/1990 prevede che gli obblighi di comunicazione riguardino solo alcuni degli intermediari indicati nell’art. 3 del D.lgs. 231/2007 il cui contenuto è stato ampliato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che ha aggiunto alla lista gli intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana. Inoltre, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del medesimo decreto le imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, “stabiliti senza succursale” sul territorio italiano sono inclusi tra i soggetti obbligati alla disciplina dell’antiriciclaggio nonché agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Quindi, tutte le imprese di assicurazione che operano in regime di libera prestazione di servizi in Italia, indipendentemente dalla circostanza che la compagnia abbia esercitato l’opzione di cui all’articolo 26-ter, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, sono tenute agli obblighi di monitoraggio in relazione ai trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento.

L’assoggettamento dei redditi di capitale ad imposta sostitutiva da parte dell’intermediario finanziario estero non è sufficiente ad esonerarlo dagli obblighi di comunicazione se i flussi finanziari da e verso l’estero non vengano monitorati da un intermediario finanziario residente. Le imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana, sono infatti ricomprese tra gli intermediari finanziari soggetti all’applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale per effetto della modifica recata dall’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 all’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 e del rinvio all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, con decorrenza dal 4 luglio 2017.

Non risulta quindi condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dall’istante di ritenere applicabile tale obbligo soltanto a decorrere dall’entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021.

Consulta la risposta completa n. 463/2022 dell’Agenzia delle Entrate