La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza C 617/20 depositata il 2 giugno 2022, ha chiarito che la dichiarazione di rinuncia all’eredità resa da un cittadino ad un organo giurisdizionale dello stato membro di residenza abituale, deve considerarsi valida, quanto alla forma, se vengono rispettati i requisiti applicabili dinanzi a tale organo giurisdizionale, non essendo necessario, ai fini della sua validità, che tale dichiarazione soddisfi anche i requisiti formali previsti dalla legge applicabile alla successione.


La causa in oggetto verteva sulla corretta interpretazione degli articoli 13 e 28 del regolamento UE n. 650/2012 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni sull’accettazione e l’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e sulla creazione di un certificato successorio europeo.


Il caso di specie riguardava la successione di un cittadino olandese la cui ultima residenza abituale era stata in Germania. Gli eredi del de cuius erano la vedova ed i nipoti in ragione di un ottavo. Questi ultimi, intendendo rinunciare all’eredità, avevano reso una dichiarazione innanzi ad un giudice olandese, nel rispetto dei requisiti di forma applicabili nei Paesi Bassi. Tuttavia, il tribunale tedesco competente sulla successione, venuto a conoscenza dell’esistenza di tale dichiarazione, non l’aveva considerata valida poiché non rispettava requisiti formali previsti dalla normativa tedesca.


La Corte di Giustizia UE ha stabilito che, in caso di rinuncia alla successione resa da un erede dinanzi all’organo giurisdizionale del proprio stato di residenza ed espressa mediante una dichiarazione secondo i requisiti di forma applicabili a tale giurisdizione, questa produce i medesimi effetti giuridici anche dinanzi al giudice competente a decidere sulla successione senza dover rispettare ulteriori requisiti di forma previsti dalla legge applicabile alla successione.


L’organo giurisdizionale competente sulla successione deve essere comunque informato dell’esistenza della rinuncia prima di pronunciarsi sulla successione stessa. Gli interessati, quindi, devono assicurarsi che le dichiarazioni rese nel proprio stato di residenza siano portate a conoscenza di tale autorità.

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