L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 103 pubblicata l’11 marzo 2022, ha chiarito che le agevolazioni previste dalla legge n. 112 del 22 giugno 2016 sul “dopo di noi” sono applicabili anche agli atti mortis causa.

Tale normativa ha infatti come finalità primaria quella di garantire l’assistenza ai figli gravemente invalidi dopo la morte dei genitori.

L’interpretazione dell’Agenzia si basa sul presupposto che lo scopo della legge dopo di noi è quello di garantire assistenza, cura e protezione alle persone con disabilità grave e prive di sostegno familiare nel caso di morte dei genitori.

Caso in esame

Nel caso di specie l’istante è il padre di una persona con disabilità grave e invalidante. I genitori vorrebbero costituire un “fondo speciale”, previsto dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 112/2016.

A disciplinare tale fondo sarebbe un contratto di affidamento fiduciario con beneficiaria esclusiva la figlia.

Si trasferirebbero al fondo, tramite l’intestazione fiduciaria ad un soggetto di fiducia della famiglia, sia dei beni già assegnati alla figlia sia altri beni dei genitori. Questo strumento permetterebbe di amministrare in maniera più efficiente le attività già intestate della figlia ed attualmente gestite tramite il Giudice Tutelare.

I genitori stanno inoltre pianificando la loro successione (i cui valori potrebbero eccedere le franchigie stabilite dal D.L. 262/2006) e vorrebbero far confluire le attribuzioni mortis causa a favore della figlia al medesimo fondo, in modo da evitare che tali beni vengano nuovamente assoggettati al regime dell’interdetto.

L’istante chiede quindi se il trasferimento dei beni al fondo speciale, operato per successione, possa godere delle agevolazioni previste dalla legge sul “dopo di noi”.

Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, confermando la soluzione proposta dal contribuente, richiama il quadro normativo di riferimento. La Legge 112/2016 prevede che siano agevolate: “le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del Codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario (…) in favore di persone con disabilità grave.

I beni e i diritti in questione sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

Tali esenzioni e le agevolazioni sono ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi speciali ovvero il vincolo di destinazione perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti.

Nella legge non viene però specificato quali siano gli atti con cui i conferimenti o le destinazioni debbano essere effettuati.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce quindi che: “in assenza di una esplicita esclusione per gli atti mortis causa, si ritiene possibile applicare tale esenzione, indipendentemente dal fatto che si tratti di atti tra vivi o a causa di morte, e pertanto anche ai conferimenti e destinazioni attuate mediante atti mortis causa, ferme restando tutte le altre prescrizioni indicate dalla norma in esame.”

Tale interpretazione risulta, peraltro, in linea con la ratio della legge in esame volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità.

Leggi la risposta ad interpello: