L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 9 dell’11 gennaio 2022 ha chiarito che l’ingerenza dei beneficiari nella gestione del patrimonio in una fondazione di famiglia in Liechtenstein determina, dal punto di vista dell’imposizione diretta, la sua inesistenza ai fini fiscali italiani.

I redditi formalmente prodotti dalla fondazione stessa, successivamente alla morte dei fondatori, sono da assoggettare a tassazione in capo ai beneficiari secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza.

Le familien stiftung sono fondazioni caratterizzate da un’assoluta riservatezza, a finalità liberamente determinabile e con l’unico limite dell’immoralità-illegalità.

Il consiglio di fondazione è l’organo di controllo.

Il consiglio, finché il fondatore è in vita, si limita a dar seguito alla sua volontà, mentre dopo la sua morte inizia a esercitare pienamente i propri poteri, ai sensi del regolamento della fondazione stessa.

Le fondazioni che esercitano attività commerciale acquisiscono personalità giuridica tramite registrazione obbligatoria, le altre semplicemente mediante deposito dell’atto costitutivo presso il pubblico registro.

In quest’ultimo caso basta fornire solo alcune informazioni, non essendo obbligatoria nemmeno l’indicazione del nome del fondatore, il quale, se in sede di sottoscrizione dell’atto costitutivo, si è servito di un fiduciario può restare anonimo.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, una fondazione di famiglia del Liechtenstein può essere considerata istituto analogo al trust se presenta gli elementi caratteristici di quest’ultimo.

Al verificarsi di tale presupposto diviene soggetta alle disposizioni allo stesso applicabili.

Affinché un trust possa essere qualificato soggetto passivo, ai fini delle imposte sui redditi, costituisce elemento essenziale l’effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente.

Se la disponibilità del fondo segregato resta di fatto in capo al disponente o ai beneficiari gli eventuali redditi sono solo formalmente prodotti dal trust.

Ciò comporta che tali redditi saranno assoggettati a tassazione in capo al disponente o ai beneficiari secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza.

In capo agli stessi soggetti sussiste inoltre l’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Caso in esame

Nel caso di specie le clausole statutarie e le modalità attraverso le quali, concretamente, si realizza lo scopo principale della fondazione, manifestano l’ingerenza sia da parte degli originari fondatori sia, alla morte di questi ultimi, dei beneficiari, nella gestione del patrimonio della stessa e, conseguentemente, l’inesistenza ai fini fiscali italiani della fondazione stessa.

Dal punto di vista dell’imposizione diretta ne deriva che i redditi formalmente prodotti dalla fondazione, successivamente alla morte dei fondatori, siano da assoggettare a tassazione in capo ai beneficiari secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza.

La cessione di un’area boschiva in Austria, unico bene della fondazione, non comporta quindi, in applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, la tassazione di alcuna plusvalenza poiché il terreno era posseduto direttamente dai beneficiari della fondazione da oltre un quinquennio.

Tuttavia, i beneficiari sono tenuti all’obbligo di compilazione del quadro RW ed alla liquidazione dell’IVIE.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, ai fini delle imposte indirette, le somme attribuite dalla fondazione ai beneficiari italiani assumono rilevanza ai fini dell’applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni.

Più specificamente, ritiene che le attribuzioni delle somme derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare in questione rientrino nella definizione di trasferimenti mortis causa dai beneficiari (i nove fratelli anche fondatori della fondazione e residenti in Italia) ai propri eredi e, pertanto, sugli stessi è applicabile l’imposta sulle successioni sull’ammontare delle somme effettivamente percepite dai beneficiari.

Pertanto, il presupposto che giustifica l’attribuzione delle somme in questione è la qualifica di “beneficiario” della fondazione assunta dagli attuali eredi degli originari soggetti beneficiari, proprio per effetto della successione.

Leggi la risposta ad interpello: