Tra gli strumenti esistenti per proteggersi dai rischi del futuro rientrano le polizze vita.

Questo tipo di assicurazione consente di garantire ai propri cari un sostegno economico nel caso di sopravvenienza di eventi imprevisti nella vita dell’assicurato o della sua prematura scomparsa.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 20 del 13 gennaio 2022 ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme corrisposte agli assicurati.

Tipologie di polizze

Esistono varie tipologie di polizze del ramo vita:

  • polizze per il caso vita, in cui è previsto il pagamento all’assicurato di una certa somma ove questo risulti ancora vivo entro una certa data e
  • polizze per il caso di morte, dove la compagnia è obbligata a corrispondere al beneficiario una somma o una rendita alla morte dell’assicurato.

Queste ultime a loro volta si dividono in:

  • assicurazioni “a vita intera”, in cui la somma è liquidata in qualunque momento della vita dell’assicurato intervenga la morte e
  • assicurazioni “temporanee”, in cui la prestazione è dovuta solo se il decesso si verifica in un determinato periodo di tempo.

Esistono infine polizze miste, nelle quali il capitale può essere corrisposto in caso di sopravvivenza dell’assicurato entro una certa data e in caso di morte intervenuta prima di una certa data.

Tassazione delle polizze

La tassazione delle somme percepite varia in base alla tipologia contrattuale ed alle prestazioni garantite.

I proventi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita generano redditi di capitale (art. 44, comma 1, lettera g-quater), D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917).

Tali redditi sono determinati come differenza tra l’ammontare percepito dal contribuente e quello dei premi pagati e sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190).

Nel caso di contratti di assicurazione “temporanea caso morte”, i cui premi sono finalizzati interamente alla copertura del rischio demografico, quanto corrisposto ai beneficiari è totalmente esente dall’Irpef.

Nel caso di polizze vita “miste”, è esente dall’Irpef il capitale erogato a copertura del rischio demografico, mentre la parte restante sarà imponibile in capo ai beneficiari.

Come già chiarito dalla risoluzione n.138E del 17 novembre 2004, le prestazioni ricorrenti di una polizza sono tassabili se:

  1. alle prestabilite scadenze periodiche, sia determinabile con certezza la sussistenza di un rendimento finanziario della polizza stessa;
  2. alla scadenza contrattuale o in occasione dell’eventuale riscatto anticipato, il loro importo, aumentato dell’eventuale capitale minimo garantito, ecceda i premi versati.

Nel caso di polizze a vita intera non vi è certezza per tassare il capitale corrisposto al momento dell’erogazione della singola prestazione, poiché la polizza non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito.

Tale circostanza sarà verificabile solo alla scadenza del contratto.

Secondo l’Agenzia delle Entrate quindi, la tassazione delle prestazioni ricorrenti è sospesa fino al momento dell’erogazione del capitale assicurato a seguito di riscatto o a scadenza del contratto e dovrà applicarsi sull’eventuale reddito derivante dalla differenza tra l’ammontare delle prestazioni ricorrenti programmate aumentato della prestazione corrisposta alla scadenza o al riscatto anticipato, e l’ammontare dei premi versati.

Approfondisci leggendo la risposta ad interpello: