La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2867 del 5 febbraio 2021 si è espressa in merito all’applicazione della legge n. 218/1995 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, stabilendo quale normativa vada applicata alle successioni transnazionali.

In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito se la qualificazione degli istituti debba essere effettuata in base all’ordinamento straniero o in base a quello italiano e se l’applicazione dell’art. 13 della legge 218/95 vada esclusa quando la legge straniera sia in contrasto con il principio di unitarietà di cui all’art. 46.

Il sopracitato art. 46 stabilisce che la successione debba essere regolata “dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte”. Per il principio di unitarietà, la successione si apre dunque una sola volta ed è disciplinata da un’unica normativa.

Il principio di unitarietà non trova tuttavia applicazione in tutti gli ordinamenti: nei paesi di common law infatti, la successione non investe l’intero patrimonio del de cuius.

Nel caso di specie il diritto inglese riserva alla legge del domicilio del soggetto defunto la successione dei beni mobili, mentre la regolamentazione della successione dei beni immobili spetta alla legge del paese nel quale gli stessi sono ubicati.

La sentenza della Suprema Corte

La Suprema Corte, in ossequio all’art. 46, ha stabilito mediante la sentenza in commento che la legge da applicare sia quella nazionale del defunto e che tale interpretazione non risulti in contrasto con l’art. 13 della medesima legge in quanto lo stesso prevede la possibilità di far rinvio alla legge di un altro stato ( “Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana.”).

Alle successioni transnazionali si applicherà pertanto la legge nazionale del de cuius, e si formeranno così due distinte masse che comporteranno due distinte successioni e ad ogni singola massa andranno applicate le rispettive regole in materia di validità ed efficacia del titolo successorio, di determinazione delle quote spettanti, delle modalità di delazione, di accettazione e pubblicità e di tutela dei legittimari.

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