L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 568/2020 ha fornito chiarimenti sull’applicazione del regime di “realizzo controllato” ex art. 177 comma 2 del TUIR.

In primo luogo, occorre ricordare che l’art. 177 comma 2 del TUIR prevede che le partecipazioni ricevute a seguito di conferimenti mediante i quali la conferitaria ottiene il controllo di una società ai sensi dell’art. 2359 comma 1 cod. civ. (oppure incrementa la percentuale di controllo in virtù di un obbligo legale o statutario), vengano valutate, per determinare il reddito della società conferente, in funzione della relativa quota di patrimonio netto formatosi nella conferitaria a seguito dell’operazione (c.d. “regime a realizzo controllato”).

Ai fini fiscali, quindi, il valore di realizzo delle azioni o quote oggetto di conferimento non si determina ai sensi dell’art. 9 del TUIR, ma in base all’aumento di patrimonio netto della società conferitaria.

Se il valore di iscrizione della partecipazione e l’incremento del patrimonio netto nella conferitaria coincidono con l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, non emergerà alcuna plusvalenza imponibile.

Il regime di cui all’art. 177 comma 2 del TUIR si riferisce alle operazioni produttive di plusvalenze, restando esclusi dall’ambito di applicazione i conferimenti “minusvalenti” che faranno invece riferimento alla norma generale dell’art. 9 del TUIR.

È comunque necessario, per l’applicazione di questo regime, che i soggetti partecipanti detengano, a seguito dell’operazione, una partecipazione di controllo ex art. 2359 comma 1 cod. civ.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea inoltre che un successivo aumento di capitale a pagamento della conferitaria non impatta sulla “neutralità indotta” mediante conferimento a realizzo controllato.

La risposta all’interpello non fa riferimento ai casi di donazione di partecipazioni nella conferitaria, ma conferma la possibilità di utilizzare il realizzo controllato anche in questo caso.

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