L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 512 ad un interpello, ha chiarito che le agevolazioni in ambito fiscale previste dalla legge “Dopo di noi” non risultano applicabili se l’atto istitutivo di Trust non individua il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte.

La Legge 112/2016 ha istituito una speciale disciplina per tutelare i soggetti con gravi disabilità alla morte dei genitori ovvero prive di sostegno familiare e nello specifico ha previsto delle agevolazioni fiscali per i Trust istituiti a tale scopo.

Dette agevolazioni però operano solo in presenza delle condizioni puntualmente individuate dall’art. 6, comma 3 della suddetta legge, tra le quali la lettera f) richiede che: “l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione”.

Secondo l’Agenzia delle Entrate l’obbligo del soggetto preposto al controllo deve rinvenirsi nella necessità di garantire che durante la vita del Trust le operazioni poste in essere siano sempre indirizzate al perseguimento delle finalità assistenziali per le quali si istituisce e che la legge ha interesse a tutelare.

Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate rileva invece che la Legge 112/2016 non vieta apporti frazionati nel corso della durata del Trust né preclude la possibilità di conferire soltanto la nuda proprietà di beni immobili.

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