L’Agenzia delle Entrate, mediante la risposta n. 506 ad un interpello, ha esentato dalla compilazione del quadro RW il guardiano di un trust estero, ritenendo non sussistere in capo allo stesso gli obblighi di monitoraggio fiscale. Il guardiano infatti non possiede un’effettiva disponibilità sui beni segregati in Trust e per tale motivo non può essere considerato titolare effettivo ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale.

Secondo tale normativa (art. 4, comma 1, D.L. 167/90), sono tenuti alla dichiarazione delle attività estere anche coloro che sono considerati titolari effettivi delle stesse. Tuttavia, individuando i criteri di determinazione degli stessi in caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, la norma fa riferimento all’articolo 20 del Dlgs n. 231/2007, e non all’articolo 22 dello stesso provvedimento che specificatamente si riferisce ai Trust.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risoluzione n. 53/2019, che la definizione della titolarità effettiva proveniente dalla normativa antiriciclaggio sia, in linea di principio, compatibile con le finalità del monitoraggio.

La disciplina del monitoraggio fiscale ha la finalità di regolare gli obblighi dichiarativi e tributari derivanti da redditi di natura estera da parte dei soggetti residenti.

Affinché tali soggetti possano essere considerati obbligati alla compilazione del quadro RW deve però esistere una relazione (giuridica o di fatto) tra il soggetto e le attività da dichiarare, comprendendo tra detti soggetti anche coloro che ne hanno disponibilità o possibilità di movimentazione.

Nel caso specifico, il guardiano non può essere considerato titolare effettivo degli investimenti esteri poiché ha solo il potere di vigilare sull’attività del Trustee mediante i consensi che deve esprimere per consentire allo stesso di esercitare alcuni poteri attribuitigli dall’atto istitutivo di trust. Non è quindi assoggettato agli obblighi di monitoraggio fiscale.

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