L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n. 111/E del 21 aprile 2020, afferma che le opzioni per il regime del risparmio amministrato e gestito esercitate dal Trustee per conto di un Trust fiscalmente inesistente producono efficacia direttamente nei confronti del disponente.

Caso in esame

Il Trustee di un Trust revocabile, aveva interpellato l’Ufficio circa la validità, anche nei confronti del disponente, delle opzioni per il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito esercitate per conto del Trust presso gli intermediari finanziari e i gestori del risparmio.

L’Agenzia delle Entrate, nel risponde al quesito, ha preliminarmente precisato in quali casi l’ordinamento tributario italiano riconosce un trust come fiscalmente “inesistente”, ripercorrendo quanto precedentemente affermato con le Circolari n. 61/E del 2010 e n. 48/E del 2007.

Ove in un trust, per effetto delle disposizioni contenute nell’atto istitutivo ovvero in base ad elementi di mero fatto, il potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto o in parte in capo al disponente, esso si configura come una “struttura meramente interposta rispetto al disponente”.

In questi casi, il trust non può essere qualificato come soggetto passivo d’imposta e quindi tutti i redditi da esso prodotti devono essere tassati in capo al disponente.

Il Trust in esame, avendo il Disponente la facoltà di revocarlo fino alla data del suo decesso, è sicuramente fiscalmente “inesistente”.

Dunque, tutti i redditi prodotti dal Trust sono direttamente imputati al Disponente.

Dal quadro fin qui esaminato, l’Ufficio ammette che l’opzione esercitata dal Trustee per conto del Trust, per il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito, di cui agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. N. 461 del 1997, esplicano la loro validità nei confronti del Disponente.

Sarà il Disponente o il Trustee a dover informare gli intermediari finanziari e i gestori del risparmio che il reale titolare dei rapporti in essere è il Disponente (persona fisica, e non il Trust che invece è sottoposto all’imposta sul reddito delle società) affinché essi possano applicare i corretti regimi di imposizione sostitutiva.

Modello Redditi PF

Più approfonditamente, l’Agenzia chiarisce che per quanto riguarda i redditi di capitale realizzati nel 2018, che non sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva da parte dell’intermediario, sarà onere del Disponente indicarli nel proprio Modello Redditi PF e applicarvi l’imposta sostitutiva del 26%.

Nel caso di dividendi di fonte estera, percepiti dal Disponente (e quindi dal Trust) tramite un intermediario residente, è quest’ultimo ad applicare le ritenute italiane sull’importo riscosso all’estero, al netto delle ritenute operate dallo Stato estero.

I redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal Disponente (cioè senza l’intervento di un intermediario residente), dovranno invece essere indicati nel quadro RM e assoggettati a imposta sostitutiva, senza aver diritto a dedurre dall’imponibile le imposte pagate all’estero e senza aver diritto al credito per le imposte pagate all’estero.

Quest’ultima precisazione dell’Ufficio si pone però in contrasto con le istruzioni al quadro RM del Modello Redditi PF 2020, dove da quest’anno è comparsa una nuova casella 5, in cui indicare le imposte pagate all’estero.

L’imposta sostitutiva da quest’anno quindi parrebbe dovuta sull’importo percepito, al netto di tali ritenute versate all’estero.

Consulta la risposta all’Interpello dell’Agenzia delle Entrate.