La Corte di Cassazione si presenta di nuovo incerta, con l’Ordinanza n. 5766 pubblicata il 3 marzo 2020, circa la tassazione applicabile ai trasferimenti di beni in Trust.

Nel caso sottoposto alla Suprema Corte, una società di capitali, quale disponente, aveva conferito il proprio intero patrimonio sociale in un trust, allo scopo di liquidare l’attivo nell’interesse dei creditori sociali prima e dei soci poi.

Al momento della segregazione, la società versava le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di rettifica e liquidazione, per le imposte ipotecarie e catastali a tassazione in misura proporzionale.

Altresì, un’altra società di capitali aveva conferito il proprio intero patrimonio sociale in un altro trust, allo stesso scopo della prima.

A tale atto, l’Agenzia delle Entrate reagiva con un avviso di rettifica e liquidazione, dal medesimo contenuto. Più avanti, con separato atto, veniva sciolto il secondo vincolo di destinazione.

I beni del patrimonio sociale in questione venivano riconferiti alla società di provenienza, con il versamento delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

L’Agenzia delle Entrate, in merito a quest’ultimo atto, pretendeva le imposte in misura proporzionale, richiedendole con ulteriore avviso di rettifica e liquidazione.

Il notaio rogante presentava ricorso avverso i tre atti impositivi, notificati a quest’ultimo in quanto coobbligato in solido. A fronte delle rispettive impugnazioni, la CTP riuniva i ricorsi e li accoglieva.

La CTR, in linea con la statuizione del primo giudice, respingeva il ricorso proposto da parte dell’Agenzia.Quest’ultima adiva quindi la Suprema Corte, la quale nuovamente rigettava il ricorso dell’Ufficio confermando la sentenza della CTR.

I Giudici di legittimità, nello spiegare le motivazioni sottostanti la decisione, riprendono e abbracciano il consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui:

«ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’articolo 53 Costituzione, che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel “trust” di cui alla L. 364/1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del “trust”, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e “trustee” in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario».

L’imposta è cioè dovuta non al momento dell’atto costitutivo e dell’atto di dotazione del trust, ma nel momento del trasferimento finale del bene al beneficiario.

Subito dopo, la Corte aggiunge un’“eccezione”, secondo la quale non tutti gli atti istitutivi di trust sono assoggettabili alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

È preliminarmente necessario verificare se sin dall’istituzione del trust si sia verificato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal Trustee al beneficiario.

In quest’ultimo caso, l’atto deve essere sottoposto a tassazione in misura proporzionale.

La Corte aggiunge alcuni esempi chiarificatori.

Secondo i Giudici di legittimità, nel caso di un trust liquidatorio, è possibile valutare da subito se il disponente ha voluto effettivamente realizzare, attraverso il Trustee, un trasferimento di diritti a favore di un terzo.

Due distinte soluzioni raffigurabili secondo la Corte:

  • Se i contraenti realizzano un definitivo trasferimento dei beni e dei diritti al trustee, a fini liquidativi e con un conseguente reale arricchimento del beneficiario (unico e ben individuato, come precisato dalla Sentenza n.13626/2018), allora verrà applicata l’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale.
  • In caso contrario, qualora il trust liquidatorio non individui i reali beneficiari dell’operazione e non possa quindi escludersi un eventuale rientro dei cespiti in capo al disponente, non si applicherà l’imposta di tassazione proporzionale bensì la sola tassazione in misura fissa.

Non si può fare a meno di notare come venga tralasciato il principio fondamentale che presiede la tassazione dei Trust c.d. “di scopo”, quali necessariamente sono tutti i trust aventi causa liquidatoria o solutoria.

In questi Trust non si può ravvisare alcun intento donativo in quanto la causa comune è quella di corrispondere a un creditore quanto ad egli dovuto.

Il creditore non conseguirà nessun arricchimento ma otterrà una trasformazione di carattere qualitativo del proprio diritto, rappresentata dalla mutazione del credito in denaro.

Per questo la Suprema Corte, ancora con numerosi provvedimenti dal 2019 ad oggi, ha stabilito che in mancanza del presupposto fondamentale, l’animus donandi, non si può avere applicazione proporzionale dell’imposta di donazione, né delle imposte ipotecarie e catastali.

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