Con la risposta all’Interpello n. 310 del 24 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate affronta, e sembra risolvere in via definitiva, i problemi di interpretazioni circa il principio di territorialità dell’imposta di donazione.

Il caso di specie tratta della tassazione applicabile alla donazione, effettuata da un soggetto residente all’estero ad un soggetto residente in Italia.
I dubbi interpretativi nascono dal difficile coordinamento tra l’art. 55 – comma 1-bis e l’art. 2 – comma 2 del d.lgs. 346/90.

Ai sensi dell’art. 2 – comma 2 del d.lgs. 346/90, l’imposta di donazione si applica:

  • a tutti i beni e diritti trasferiti per donazione, anche se esistenti all’estero, se il donante al momento della donazione risiedeva in Italia;
  • limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia, se il donante al momento della donazione era residente all’estero.

L’art. 55 – comma 1-bis invece afferma che sono soggetti a registrazione in termine fisso, anche gli atti aventi ad oggetto donazioni dirette o indirette, formati all’estero, nei confronti di beneficiari residenti in Italia.

Un’interpretazione letterale di questi due articoli potrebbe indurre ad unire i due criteri di territorialità previsti e ad estendere a dismisura l’ambito applicativo dell’imposta.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 310 entra nel merito di questa questione e, confermando quanto già sancito dal Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 194-2009/T, afferma che, fatto salvo il caso in cui la donazione abbia ad oggetto immobili o aziende situate nel territorio dello Stato (caso nel quale l’imponibilità della donazione è indiscussa), è imponibile esclusivamente la donazione che veda il donante residente in Italia o, nel caso in cui il donante sia non residente, che i beni oggetto dell’operazione siano situati in Italia.

Viene quindi affermato che le norme precedentemente citate impongono di registrare gli atti di donazione formati all’estero quando:

  • hanno ad oggetto beni diversi da immobili o aziende esistenti in Italia, solo se il donante è residente in Italia;
  • hanno ad oggetto beni esistenti in Italia, anche se il donante non è residente in Italia.

Nel caso sottoposto all’Agenzia, dove il donante è residente all’estero e oggetto di donazione è del denaro depositato su una banca estera, l’Agenzia sancisce, osservando quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del d.lgs. 346/90, che “questo bene non si considera esistente nel territorio dello stato e, dunque, il relativo atto di donazione da parte del donante residente all’estero, non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia”.

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