Questa ordinanza della Cassazione – n. 734/2019 del 15 gennaio 2019 – emessa dalla V Sezione Civile, si colloca, almeno in parte, sulla stessa linea delle precedenti ordinanze n. 31445/2018 e 31446/2018, che sono stare emesse dallo stesso collegio giudicante.

I principi che si evincono da documento sono molti, in particolare segnaliamo i seguenti:

  • Non è condivisibile la tesi (minoritaria) sposata dalla stessa Cassazione in base alla quale, secondo l’art. 2, commi 47 e 49 del D.L. 262/2006, fosse possibile applicare la “nuova” imposta, avendo come unico presupposto l’apposizione di un vincolo di destinazione, indipendentemente dagli effetti conseguenti l’apposizione dello stesso, in quanto il vincolo di donazione non è sintomo di capacità contributiva.
  • Esiste un’unica imposta sulle donazioni, e la sua applicazione presume, imprescindibilmente l’arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità;
  • Nel caso siano già individuati i beneficiari del Trust, si procede con l’immediata applicazione dell’imposta di donazione (e delle imposte ipotecarie e catastali, nel caso di beni immobili) all’atto di trasferimento del bene dal disponente al trustee;
  • Se i beneficiari non sono individuati, si procederà alla tassazione solo nel momento in cui si realizzerà la definitiva attribuzione dei beni ai soggetti che ne beneficeranno.

Per maggiori approfondimenti vi rimandiamo alla sentenza completa