Corte di Cassazione, Sez. Trib. num 13626/2018 del 4 maggio 2018

Nella sentenza in esame la Corte ritiene che, nel caso, i creditori abbiano beneficiato di un arricchimento, e che tale arricchimento si sia verificato già al momento del conferimento di beni al trustee, piuttosto che al momento dell’effettivo pagamento dei loro crediti nei confronti del disponente. La stessa Corte nega tuttavia la tesi che l’art. 2, comma 47 del D.L. 262/2006 abbia introdotto un nuovo tributo che colpisce la costituzione dei vincoli di destinazione. Il presupposto dell’imposta rimarrebbe dunque quello stabilito dall’art. 1 D.lgs. 346/90: il reale arricchimento dei beneficiari.