1. Introduzione: funzione e ratio dell’art. 16 L. 383/2001

La risposta a interpello n. 17/2026 offre l’occasione per tornare sul significato sistematico dell’art. 16, comma 1, della L. 383/2001, disposizione antielusiva che interviene nella delicata intersezione tra pianificazione patrimoniale, trasferimenti gratuiti e tassazione delle plusvalenze. La norma è concepita per neutralizzare l’effetto di “step-up” fiscale che potrebbe derivare da donazioni di valori mobiliari seguite, entro un breve arco temporale, da una cessione onerosa, con conseguente riduzione o eliminazione della base imponibile.

2. Ambito oggettivo: la rilevanza della nuda proprietà

Un profilo di particolare interesse è rappresentato dall’estensione della disciplina anche alle attribuzioni gratuite aventi a oggetto la nuda proprietà di partecipazioni societarie. L’Agenzia delle Entrate interpreta in senso ampio la portata applicativa dell’art. 16, ritenendo che il presupposto antielusivo non sia limitato alla piena proprietà, ma ricomprenda anche forme parziali di diritto reale sulle partecipazioni. Tale ricostruzione appare coerente con la ratio della norma, volta a colpire l’effetto economico sostanziale dell’operazione, indipendentemente dalla tecnica civilistica utilizzata.

3. Meccanismo impositivo: la fictio del donante cedente

La struttura dell’art. 16 si fonda su una fictio iuris: la cessione effettuata dal beneficiario entro cinque anni viene considerata fiscalmente come se fosse stata posta in essere dal donante originario. In tal modo, il legislatore impedisce che la donazione interrompa la continuità del costo fiscale e consente di tassare la plusvalenza secondo il valore storico riferibile al dante causa. Il beneficiario, dunque, sopporta l’onere impositivo come se l’atto gratuito non fosse mai intervenuto.

4. Il caso del trust estero: interposizione e imputazione soggettiva

La vicenda concreta esaminata si colloca nell’ambito delle attribuzioni tramite trust estero. L’Agenzia qualifica il trust come interposto, imputando la donazione al disponente residente, piuttosto che al trust quale soggetto autonomo. Ne deriva che il quinquennio rilevante decorre dal momento dell’attribuzione ai beneficiari (estinzione del trust) e non dalla precedente costituzione del vincolo. Tale impostazione conferma un approccio sostanzialistico, che guarda alla reale disponibilità economica e alla funzione dell’ente interposto.

5. Territorialità delle plusvalenze e rapporti convenzionali

Particolarmente significativa è la conclusione dell’Agenzia in tema di territorialità. L’effetto della fictio prevista dall’art. 16 non si arresta al solo piano della determinazione della plusvalenza, ma incide anche sull’individuazione del soggetto cui imputare l’operazione. Considerando la cessione come effettuata dal donante residente in Italia, la plusvalenza viene attratta a imposizione nazionale anche se realizzata formalmente da un beneficiario non residente. La disciplina convenzionale invocata dall’istante non viene ritenuta idonea a escludere la potestà impositiva italiana, proprio perché la norma antielusiva riqualifica l’operazione sul piano soggettivo.

6. Considerazioni sistematiche e ricadute operative

La risposta n. 17/2026 si inserisce in un filone interpretativo volto a rafforzare la portata delle norme antielusive specifiche in materia di trasferimenti gratuiti di partecipazioni. L’estensione alla nuda proprietà e l’incidenza sulla territorialità delle plusvalenze ampliano notevolmente il perimetro applicativo dell’art. 16, imponendo agli operatori un’attenta valutazione delle tempistiche e delle strutture giuridiche utilizzate nelle operazioni di pianificazione successoria e nei trasferimenti tramite trust. Ne emerge un modello in cui la neutralizzazione del vantaggio fiscale prevale sulle forme civilistiche adottate, con un approccio che privilegia la sostanza economica dell’operazione.

7. Conclusione

L’interpello conferma che l’art. 16 L. 383/2001 opera come presidio antielusivo di ampia portata, capace di colpire non solo la donazione della piena proprietà, ma anche attribuzioni più articolate come quelle della nuda proprietà. La riqualificazione soggettiva e territoriale della plusvalenza rende la norma uno strumento incisivo, destinato a condizionare in modo significativo le strategie di trasferimento patrimoniale e societario.

Consulta la risposta completa dell’Agenzia delle Entrate.