L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 16 aprile 2025, ha fornito importanti chiarimenti operativi riguardanti le principali novità introdotte dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 con riferimento anche alla legge 4 luglio 2024, n. 104 ed al D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87. L’intenzione dell’Amministrazione Finanziaria è quello di fornire istruzioni operative agli uffici per assicurare uniformità di comportamenti.
Il novellato art. 1 del D.P.R. n. 346/1990 amplia l’ambito oggettivo di applicazione del tributo ricomprendendo oltre ai trasferimenti mortis causa e alle donazioni anche tutti i trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito, i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, mentre non vi rientrano le liberalità d’uso di cui all’art. 7706 c. 2 c.c. e le donazioni di modico valore.
L’ufficio competente per l’applicazione dell’imposta di successione è quello nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto/donante, se questi era residente all’estero, quello nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia e se l’ultima residenza non è nota, l’ufficio di Roma.
Tra le varie novità il D.lgs. n. 139/2024 ha introdotto il principio di autoliquidazione dell’imposta. I soggetti obbligati sono ora tenuti a calcolare e versare l’imposta direttamente in sede di presentazione della dichiarazione di successione. Il versamento deve avvenire entro 90 giorni dal termine previsto per la dichiarazione, applicando gli stessi criteri utilizzati precedentemente dagli uffici. Per far fronte a tale adempimento l’Agenzia ha istituito un nuovo codice tributo -1539- da utilizzare mediante modello F24. Parimenti, i soggetti obbligati devono provvedere alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecarie e catastali se i trasferimenti riguardano beni immobili e diritti reali sugli stessi utilizzando il codice 1532. L’Amministrazione si riserva la possibilità di notificare un avviso di liquidazione per eventuali maggiori imposte entro due anni dalla presentazione della dichiarazione.
La circolare procede menzionando il nuovo comma 4-bis dell’’articolo 48, che prevede la possibilità di svincolo, da parte di banche e intermediari, delle attività cadute in successione, in caso di unico erede di età non superiore a 26 anni. Tale svincolo riguarda solo le somme eventualmente necessarie al pagamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo non potendo estendersi ad altri tributi non espressamente richiamati, ivi compresa l’imposta di successione. La circolare chiarisce che il limite anagrafico è da considerarsi rispettato anche se l’erede abbia compiuto 26 anni il giorno stesso della richiesta. In presenza di altri chiamati, questi devono aver rinunciato all’eredità alla data di presentazione della suddetta richiesta. La categoria catastale dei beni è irrilevante ai fini dell’operatività della norma.
L’art. 28 indica ora esplicitamente tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione anche i trustee, in caso di trust testamentario, e, in tal caso il termine per la presentazione decorre dalla data in cui il trustee abbia avuto notizia della sua nomina.
L’articolo 22, comma 2, consente la deducibilità dei debiti contratti dal defunto per sé e per i familiari a carico nei sei mesi precedenti il decesso. Tali debiti devono essere relativi a spese di mantenimento, mediche o chirurgiche. Per beneficiare della deducibilità questa deve essere comprovate da idonea documentazione da cui emerga il nesso tra il debito contratto e la finalità dichiarata. Per l’individuazione dei familiari a carico, si applicano i criteri di cui all’articolo 12, comma 2, del TUIR, con verifica della condizione per ciascun periodo d’imposta di riferimento.
Per le liberalità indirette, l’aliquota applicabile è pari all’8% sulla parte eccedente la franchigia. Se la registrazione delle liberalità indirette avviene volontariamente, si applicano le ordinarie aliquote e franchigie. L’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni può ora essere effettuato esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi. Non è più richiesta la soglia minima di 350 milioni di lire per l’avvio dell’azione accertativa
Il coacervo successorio è stato abrogato. Ai soli fini delle franchigie di cui all’art. 56, il valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante a favore del donatario deve essere sommato idealmente al valore delle quote spettanti o dei beni e diritti oggetto della donazione
Tutte le modifiche introdotte troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2025, con riferimento alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito stipulati da tale data.