La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9534 depositata l’11 aprile 2025, è tornata a pronunciarsi in materia di validità del testamento pubblico. Secondo la Suprema Corte il testamento è valido anche se il de cuius si sia espresso a monosillabi. La circostanza che lo stesso, affetto da una grave malattia neurodegenerativa, si esprima a monosillabi o con gesti espressivi del capo non inficia la validità del testamento, se tali modalità sono le uniche coerenti con le condizioni di salute del testatore, caratterizzate da un deficit motorio tale da non incidere sulle capacità mentali, né sulla possibilità di esprimere in maniera intellegibile la propria volontà, non potendosi negare che il consenso cosi esternato sia stato validamente manifestato, né potendosi contestare la genuinità e la pienezza dell’espressione di volontà che il giudice di merito ha riscontrato in concreto, con motivazione esente da vizi. Rileva, per il rispetto delle formalità imposte per la valida manifestazione di volontà del disponente nel testamento segreto, che tale volontà sia immune da vizi, intellegibile e consapevole.
Nel caso di specie i fratelli del de cuius, ritenendo che non fossero rispecchiati i sentimenti che legavano il testatore agli stessi, impugnavano il testamento pubblico del proprio germano e convenivano in giudizio l’erede universale ed i legatari, sostenendo l’invalidità dell’atto testamentario. Secondo i ricorrenti le disposizioni contenute nello stesso testamento non sarebbero state valide sia per l’incapacità naturale del testatore sia per la mancata osservanza delle formalità previste per il testamento pubblico. Il de cuius, infatti, affetto da paralisi sopranucleare progressiva, si sarebbe limitato a rispondere al notaio a monosillabi e con movimenti del capo al momento della redazione del testamento. Tali modalità di espressione non sarebbero dunque idonee a d integrare una volontà pienamente consapevole e giuridicamente valida. Gli attori inoltre proponevano querela di falso, deducendo che il notaio avesse ricevuto le volontà del de cuius in assenza di testi ed avesse falsamente attestato che lo stesso non fosse in grado di firmare l’atto.
I giudici del Tribunale di Massa, sezione distaccata di Pontremoli, rigettavano l’istanza ritenendo che il de cuius, fosse lucido e pienamente capace di intendere e volere, come confermato anche nel corso del procedimento di interdizione. Anche i giudici della Corte di Appello di Genova confermavano la validità del testamento: il notaio aveva seguito tutte le formalità ed Il fatto che l’assenso fosse stato espresso in forma non verbale non inficiava la genuinità della volontà manifestata.
I ricorrenti, lamentando la violazione dell’art. 603 c.c., proponevano ricorso in Cassazione, affermando che nei precedenti gradi di giudizio si era omesso di rilevare l’assenza di una chiara ed espressa dichiarazione di volontà, elemento imprescindibile per la validità dell’atto notarile, espressa mediante cenni e risposte affermative monosillabiche, senza articolazione verbale compiuta.
La Corte di Cassazione ricorda che “l’incapacità naturale del disponente che, ai sensi dell’art. 591 c.c., determina l’invalidità del testamento non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, richiedendo che, a causa dell’infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell’abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione.” A riguardo dei requisiti di validità ha confermato che l’art. 603 c.c. non richiede necessariamente un’espressione verbale articolata, ma solo una dichiarazione inequivoca della volontà del testatore, purché resa alla presenza dei testimoni. L’espressione della volontà del testatore alla presenza dei testimoni, la riproduzione per iscritto di tali volontà, la successiva lettura dell’atto alla presenza del testatore e dei testimoni e la menzione nel testo della scheda dell’espletamento delle formalità di legge possono non essere contestuali ed è possibile che il notaio rediga la suddetta scheda in assenza della parte e dei testi purché, prima di darne lettura, il testatore manifesti la sua volontà davanti ai testi. Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che l’assenso espresso con monosillabi o movimenti del capo era l’unica modalità possibile per un soggetto con gravi limitazioni motorie ma perfettamente lucido e consapevole. L’incapacità fisica non può inficiare la validità del testamento se non compromette la capacità mentale e se la volontà è percepibile, chiara e non equivoca.
L’osservanza delle formalità testamentarie non può dunque prescindere dalla realtà della condizione del testatore e laddove l’assenso sia espresso in modo coerente con lo stato di salute e non vi sia alcun dubbio sulla volontà anche un semplice gesto può avere pieno valore giuridico.