L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 788 del 24 novembre 2021, ha fornito un chiarimento in tema di trattamento fiscale di valute virtuali detenute in digital wallet.

L’istante è contribuente residente in Italia che detiene valute virtuali, acquistate a titolo oneroso, in un digital wallet per un periodo superiore ai cinque anni, senza che queste siano cedute o convertite in euro.

Parte delle valute virtuali sono detenute in un wallet acceso presso un intermediario estero mentre altre sono in un “hardware wallet” e in un desktop walletcon disponibilità diretta di chiave privata.

Trattamento fiscale delle valute virtuali

Preliminarmente, la stessa Agenzia rammenta che il trattamento fiscale applicabile alla detenzione di valute virtuali in capo alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di arte, professione o impresa, è già stato oggetto di chiarimenti nella risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016, in riferimento ai bitcoin.

Il mercato delle valute virtuali è un mercato estremamente volatile che presenta forti oscillazioni al rialzo o al ribasso; tale volatilità può essere sfruttata per un’attività speculativa a breve termine.

La risoluzione n. 72/E/2016, con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative alle valute virtuali, ha specificato che, in assenza di una normativa ad hoc, costituisce un punto di riferimento sul piano della disciplina fiscale applicabile alle stesse, la sentenza della Corte di Giustizia C-264/14 del 22 ottobre 2015 secondo la quale esse rientrano tra le operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE.

Pertanto, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell’attività d’impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.

Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), quindi, le cessioni a termine di valute virtuali rilevano sempre fiscalmente, mentre le cessioni a pronti (transazione in cui si ha lo scambio contestuale di una valuta contro una valuta differente) generalmente non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, salva l’ipotesi in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da wallet per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta: in questo caso il prelievo è equiparato ad una cessione a titolo oneroso.

Il reddito, se percepito da una persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, è soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 461/97, attualmente prevista nella misura del 26%.

Monitoraggio Fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con la presente risposta ad interpello, ha inoltre chiarito, in tema di obblighi di monitoraggio fiscale, che i soggetti titolari di valute virtuali sono obbligati a indicare tali valute nel quadro RW, costituendo le stesse attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Ai fini della compilazione del quadro, il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.

Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d’anno.

Secondo l’Amministrazione finanziaria inoltre, le valute virtuali detenute da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato non sono soggette all’IVAFE, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancaria (Circolare n. 28/E/2012).

L’Agenzia, nel caso in esame, ha quindi affermato che il contribuente, avendo detenuto valute virtuali nei wallet, sia obbligato in ogni caso ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale, attraverso la compilazione del quadro RW.

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